Danno supplementare se il disagio si verifica in una giornata dedicata al risposo e allo svago

di Lucia Izzo - Vacanze rovinate, appuntamenti saltati, un'odissea senza fine in aeroporto... tutto a causa di un volo in ritardo. Uno scenario che molti viaggiatori si sono trovati ad affrontare e molti altri temono quando arrivano al check in muniti di bagaglio e biglietto.


Tuttavia, il viaggiatore è tutelato e spesso indennizzato per i disagi subiti, come dimostra il regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (per approfondimenti: Volo cancellato o ritardo aereo: la compagnia deve indennizzare il passeggero salvo 'circostanze eccezionali').


La giurisprudenza è sempre stata molto sensibile sul tema, visto il contenzioso non indifferente ingenerato da ritardi e disagi, in particolar modo se questo ha fatto saltare impegni, rovinato festività particolarmente sentite o eventi importanti: ad esempio, il Giudice di Pace di Cagliari ha risarcito il danno esistenziale subito da un passeggero che, a causa di un ritardo nel decollo del volo, non è riuscito a passare il Natale in famiglia (ma non per la Messa di Natale mancata. Per approfondimenti: Ritardi aerei: no al risarcimento per chi perde la messa di Natale!), mentre in un altra situazione il risarcimento è scattato anche per chi è stato costretto a trascorrere il ferragosto in aeroporto ed è stato addirittura maggiorato.


Il Giudice di Pace di Brindisi, dott. Franceso De Vitis, (causa civile iscritta al n. 44/2013) ha infatti riconosciuto il diritto del consumatore a ottenere il risarcimento dei danni patiti per aver trascorso il giorno di ferragosto 2012 in aeroporto a causa del ritardo di circa quattro ore del volo che lo avrebbe portato da Brindisi a Roma. 


Non è bastato per la compagnia aerea fornire un voucher al viaggiatore rimasto a terra, ma per il giudicante si è reso necessario un rimborso: nonostante all'attore non spetti la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 lett. a) del regolamento (CE) n.261/2004, precisa il giudice, prevista solo in caso di cancellazione del volo, costui ha ha diritto "in caso di ritardo di due o più ore per le tratte aeree pari o inferiori a Km. 1.500,00 all'assistenza prevista dall'art. 9 paragrafo 1, lettera a) e nell'art. 9, paragrafo 2, (pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa e l'effettuazione a titolo gratuito di due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica)"


Da qui la decisione di condannare al risarcimento di 150 euro a favore del passeggero, a cui però il giudice salentino ha aggiunto una somma supplementare (ex art. 12 del Regolamento CE n. 261/2004) pari a 200 euro proprio perché il disagio si è verificato nel giorno di Ferragosto che è "dedicato al riposo e allo svago delle persone".


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