Per la Corte europea, anche in caso di problemi tecnici imprevisti, la compagnia è tenuta all'indennizzo al passeggero per il volo cancellato o in ritardo, a meno di vizi occulti di fabbricazione o sabotaggio

di Lucia Izzo - La compagnia aerea dell'Unione Europea deve indennizzare il passeggero se la cancellazione o il prolungato ritardo del volo dipendono da circostanze non "eccezionali", come può essere considerato un guasto che deriva da una carenza di manutenzione.


Indennizzo ritardo o cancellazione volo: le circostanze eccezionali

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Rientrano, invece, nelle "circostanze eccezionali" che dispensano il vettore dall'indennizzo, i guasti di apparecchi che presentano vizi occulti di fabbricazione che incidono sulla sicurezza dei voli, o i danni causati agli aeromobili da atti di sabotaggio o terrorismo.

Lo ha stabilito con la sentenza (qui sotto allegata) pubblicata il 17 settembre 2015 la nona sezione della Corte di Giustizia Europea pronunciandosi sulla causa C 257/14.

La vicenda

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La richiesta verte sull'interpretazione del regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

La controversia alla base della disamina riguarda la vicenda di una donna, la quale richiede di essere indennizzata da una compagnia aerea a causa il ritardo subito dal suo volo (pari a 29 ore) in quanto l'aeromobile aveva subito un guasto ad uno dei motori.


La decisione della Corte Ue

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I giudici precisano che l'art. 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretato nel senso che l'indennizzo è dovuto al passeggero se è dimostrato che il guasto che ha determinato il ritardo o la cancellazione del volo, sarebbe potuto essere evitato considerando le normali attività di manutenzione e controllo a cui la compagnia aerea è tenuta.

Siccome i vettori aerei, nell'esercizio della loro attività, devono regolamentante far fronte a guasti inevitabilmente connessi al funzionamento degli aeromobili, i problemi tecnici emersi in occasione della manutenzione degli aerei, o a causa di una carenza di manutenzione, non possono costituire di per sé circostanze eccezionali ex art. 5 paragrafo 3 del regolamento summenzionato.


Invece, alcuni problemi tecnici possono entrare nell'ambito delle circostanze eccezionali, come nel caso in cui il costruttore degli apparecchi che costituiscono la flotta, o una competente autorità, rilevasse che tali apparecchi, già in servizio, presentano un vizio occulto di fabbricazione o sono danneggiati da atti si sabotaggio o terrorismo.


Nel caso di specie, il guasto è certamente inaspettato perché inerente a pezzi difettosi che non hanno superato la loro vita media e riguardo i quali il fabbricante non ha fornito indicazioni di possibili vizi dopo un certo periodo di utilizzo.

Tuttavia, la prevenzione di un gusto del genere o la relativa riparazione, inclusa la sostituzione di un pezzo prematuramente difettoso, non sfuggono all'effettivo controllo del vettore aereo in questione, poiché spetta a quest'ultimo garantire la manutenzione e il buon funzionamento degli aeromobili che gestisce per le sue attività economiche. Ciò soprattutto in considerazione dei problemi tecnici che la compagnia deve spesso affrontare viste le situazioni talvolta "estreme" a cui è sottoposto l'aeromobile (ad es. intemperie meteorologiche).


Per i giudici europei, l'art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, deve essere interpretato nel senso che un problema tecnico come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che sia sorto improvvisamente, non sia imputabile a una carenza di manutenzione e neppure sia emerso nel corso di un regolare controllo, non rientra nella nozione di circostanze eccezionali ai sensi di detta disposizione.

Corte di Giustizia Europea, sentenza C 257/14

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