Tale comportamento idoneo a trarre in inganno l'operatore e a far conseguire un vantaggio ingiusto all'agente integra il delitto di sostituzione di persona

di Lucia Izzo - È responsabile di sostituzione di persona colui che nel proprio domicilio attiva una linea telefonica utilizzando i dati personali dell'ignaro ex coniuge accollandogli le relative spese: un simile comportamento realizza una sostituzione identitaria nell'ambito di una vera e propria negoziazione giuridica, idonea a trarre in inganno l'operatore telefonico e a far conseguire un vantaggio ingiusto all'agente.

Così il Tribunale di Bari, sezione I penale, nella sentenza del 29 aprile 2016 n. 2334 (qui sotto allegata) ha condannato un uomo per il reato di cui all'art. 494 c.p..

L'imputato, al fine di procurarsi un vantaggio, faceva attivare presso il proprio domicilio una linea telefonica, stipulando un contratto verbale a mezzo di richiesta telefonica con la società, al cui operatore forniva il nominativo dell'ignara ex coniuge, a carico della quale veniva emessa fattura di pagamento di circa 800 euro.

La ex moglie, riceveva presso la sua abitazione, diversa da quella dell'imputato, un sollecito di pagamento ad opera di una società di recupero crediti per l'asserito "mancato pagamento" di una fattura di un'utenza a lei intestata, ma che sapeva di non aver mai attivato.

Solo dopo aver acquisito copia della fattura, la donna si avvedeva che l'utenza in questione risultava attivata presso altro indirizzo, ossia quello attribuito all'ex marito.

Per il Collegio, le affermazioni della donna appaiono pienamente confermate dall'esame delle residue risultanze istruttorie. Il Tribunale, in punto di diritto, chiarisce che il reato di sostituzione di persona è diretto, secondo l'intenzione del legislatore, a tutelare la pubblica fede sotto il profilo della lesione che alla genuinità e all'affidabilità dei rapporti interpersonali possa derivare dal proporsi taluno con connotazioni personali diverse da quelle effettive.

La condotta rilevante ex art. 494 c.p., da alcuni ritenuta richiamante parzialmente lo schema della truffa, configura incontestabilmente un reato a forma vincolata e si risolve nell'indurre taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, oppure attribuendo, a sé o ad altri, un falso nome, un falso stato o una qualità alla quale la legge attribuisce effetti giuridici.

Quanto al dolo, lo stesso è pacificamente di natura specifica, essendo previsto, aldilà della induzione in errore di altri, il fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, vantaggio che può essere, in se stesso, anche lecito e di natura non patrimoniale

Oltre al dolo specifico, ha precistato la giurisprudenza, ai fini della integrazione del reato contestato all'imputato, è richiesta ad substantiam una condotta che, quantomeno, si risolva in un "comportamento positivo suscettivo trarre in inganno".

Nel caso di specie tale condotta si è effettivamente realizzata con la comunicazione via telefonica ed invito domino all'operatore dei dati personali della persona offesa, con integrale sostituzione "identitaria" nell'ambito di una vera e propria negoziazione giuridica, foriera di notevole impegno patrimoniale e, correlativamente, di un vantaggio ingiusto nella sfera giuridica dell'agente.

Nella specie, ritiene il Tribunale che, sulla scorta delle univoche risultanze degli atti utilizzabili ai fini delta decisione finale, non sia revocabile in dubbio la sussistenza di indizi gravi precisi e

concordanti in ordine alla attribuibilità di detta condotta all'imputato che, pertanto, va dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 494 c.p., fattispecie non modificata dalla recente novella di cui al decreto legislativo n. 7/2016.

Tribunale di Bari, sent. 29 aprile 2016 n. 2334

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