Per la Corte d'Appello di Napoli, nonostante l'inadempimento degli obblighi professionali, è necessario un concreto nocumento

di Lucia Izzo - Ai fini della configurazione del reato di patrocinio infedele (art. 380 c.p.) non è sufficiente il mero inadempimento degli obblighi professionali da parte del legale, ma è necessario che da tale inadempimento sia scaturito un danno concreto al cliente. 

Lo ha precisato la Corte d'Appello di Napoli, terza sezione penale, nella sentenza del 23 marzo 2016 n. 3051 (qui sotto allegata), assolvendo un avvocato dal reato di patrocinio infedele ex art. 380 c.p.


I clienti del patrocinatore avevano evidenziato che, nell'ambito di un procedimento per esproprio immobiliare, l'avvocato, rendendosi infedele ai sui doveri professionali, si era fatto versare somme di denaro per un importo complessivo di Euro 20.000,00, affermando che tali somme sarebbero servite per sospendere la procedura stessa ed evitando così la vendita all'asta di un immobile.

Tuttavia, secondo gli assistiti, il legale non aveva svolto alcuna concreta attività processuale o stragiudiziale  nel loro interesse, arrecando loro nocumento.


Sulla base di tali elementi di fatto il primo giudice aveva ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato

in ordine al reato a lui ascritto, osservando che egli, decidendosi a proporre opposizione all'esecuzione solo dopo oltre due anni dal conferimento dell'incarico professionale, ha recato nocumento alle persone offese, impedendo ad esempio loro di chiedere la conversione del pignoramento, di conoscere tempestivamente le possibili strategie difensive, di conoscere tempestivamente l'avviso della fissazione dell'asta.

Tuttavia, evidenzia l'avvocato, non vi è prova che vi sia un danno delle persone offese addebitabile al legale, non essendo stata esperita alcuna attività di indagine volta ad accertare le reali possibilità di sospendere, bloccare o annullare la procedura esecutiva.


In effetti, precisano i giudici della Corte partenopea, il comportamento dell'imputato è stato gravemente inadempiente rispetto ai propri doveri professionali, avendo egli presentato l'opposizione all'esecuzione dopo oltre due anni dal conferimento dell'incarico professionale, senza un'apparente ragione e nonostante l'ingente somma che si era fatto nel frattempo versare dai clienti.


Tuttavia, va evidenziato che, per la configurabilità del delitto  in esame, non è sufficiente il mero inadempimento dei propri obblighi professionali, per quanto grave, ma è invece altresì necessario che tale inadempimento abbia creato un concreto danno al proprio cliente: l'art. 380 c.p. punisce, invero, il comportamento del patrocinatore che "rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria".


La stessa giurisprudenza, ad esempio, (cfr. Cass. sez. 6, sent. n. 26542 del 16/06/2015) ha ritenuto non configurabile il reato di patrocinio infedele pur quando sia accertata la dolosa astensione del difensore dall'attività processuale per la quale aveva ricevuto il mandato, se non vi è anche la prova del danno per gli interessi della parte, che da quella condotta sia derivato".


Nel caso di specie non emerge assolutamente che l'opposizione all'esecuzione, quando è stata finalmente proposta, sia stata rigettata per motivi legati, alla tempistica con la quale essa era stata presentata; anzi, dalla lettura dell'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione si evince che le ragioni del suo rigetto sono state esclusivamente legate alla sua infondatezza.

Pertanto, non si comprende quale danno concreto le parti avrebbero subito: il fatto non sussiste.

Corte d'Appello di Napoli, sent. 3051/2016

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: