Anche la donazione può comportare l'obbligo di prestare gli alimenti. In determinati casi l'indebito rifiuto legittima la revocazione

di Valeria Zeppilli - Quando un soggetto non è in grado di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento, in quanto privo di mezzi sufficienti a soddisfare le sue esigenze primarie, il nostro ordinamento pone in capo ad altri soggetti ben identificati l'obbligo di prestargli gli alimenti.

Nell'individuare tali soggetti il codice civile, all'articolo 437, sancisce che il donatario è tenuto a prestare gli alimenti al donante, con precedenza su ogni altro obbligato.

Restano salvi i casi in cui la donazione sia stata fatta in riguardo di un matrimonio o i casi di donazione remuneratoria.

Presupposti imprescindibili per far sorgere l'obbligo, tuttavia, sono lo stato di bisogno del donante e la sua impossibilità di provvedere al proprio sostentamento.

Come più volte chiarito dalla Corte di cassazione, infatti, quando l'articolo 438 del codice civile stabilisce che gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, pone in capo al giudice chiamato ad accertare l'an della corresponsione il compito primario di valutare sia il presupposto dello stato di bisogno sia il presupposto dell'impossibilità di mantenersi.

Con particolare riferimento allo stato di bisogno, poi, i giudici hanno chiarito che questo esprime "l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche. Esso va valutato con riferimento alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà

o in usufrutto" (Corte di Cassazione, sentenza 8 novembre 2013 numero 25248).

Sussistendo i presupposti per il diritto agli alimenti, peraltro, nel caso in cui il donatario rifiuti indebitamente di corrisponderli al donante, tale rifiuto può in determinate ipotesi legittimare la revocazione della donazione.

L'articolo 801 del codice civile, infatti, nel disciplinare la revocazione per ingratitudine prevede espressamente tale possibilità, pur limitandola ai casi in cui gli alimenti siano dovuti ai sensi degli articoli 433 e 436, ovverosia quando il donatario sia un parente del donante o il suo adottante


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Valeria Zeppilli

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