Il credito del consumatore nei confronti della Banca esige pronta soluzione; in ipotesi di cause connesse richiedenti la trasformazione di rito a norma del Decreto Legislativo n. 5/2003, la causa principale può essere separata e proseguire con il rito ordinario se applicabile. Lo ha in stabilito il Giudice del Tribunale di Bari secondo cui l'articolo 1, comma 1 del Decreto Legislativo 5/2003 in materia di connessione di cause non è di ostacolo alla separazione delle cause, allorquando le esigenze istruttorie dell'una e dell'altra si atteggino in modo difforme e lascino prevedere diversi tempi e sviluppi processuali. In sostanza, secondo il Giudice nel caso di specie ricorreva l'opportunità della separazione, in quanto la domanda principale, relativa al credito del consumatore nei confronti della banca, esigeva una definizione sollecita, mentre la domanda di garanzia proposta dalla banca nei confronti di altra banca involge questioni di portata generale e di maggiore complessità. (Tribunale di Bari Sentenza 14 gennaio 2005 Procedimento monitorio - Opposizione di banca a decreto ingiuntivo a favore di consumatore - Chiamata in garanzia di altra banca - Processo societario - Separazione delle cause in presenza di parte debole - consumatore). [Sentenza cortesemente segnalata, massimata e commentata da Avv. Massimo Melpignano, Avv. Antonio Tanza, dott.ssa Roberta Costantini - www.studiomelpignano.it]
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