Ai fini della ripartizione del trattamento pensionistico tra coniuge divorziato e coniuge superstite rileva l'effettiva durata della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Il giudice di merito che sia chiamato a decidere in merito alla ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato deve preliminarmente applicare il criterio della durata legale dei rispettivi rapporti matrimoniali che ha una valenza centrale e, ove l'utilizzazione di tale criterio conduca ad esiti iniqui rispetto alle circostanze della fattispecie concreta, deve ricorrere ad ulteriori criteri che fungano da correttivi. E' quanto ha stabilito la Cassazione (Sent. n. 23379/2004) precisando che "nella determinazione delle quote della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge, il giudice del merito non può limitarsi a registrare la durata dei rapporti coniugali, ma deve spingere il proprio esame alla effettiva durata dei rapporti stessi, tenendo quindi conto anche delle situazioni di separazione di fatto che abbiano preceduto lo scioglimento del vincolo matrimoniale".

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