Con la sentenza in oggetto il Tribunale CE si è pronunciato su un interessante caso nel quale si controverteva sulla eventuale confusione tra i marchi denominativi HOOLIGAN e OLLY GAN. Il Tribunale ha optato per la non confondibilità dei marchi, sulla base di diversi assunti, tra i quali la diversa pronuncia e soprattutto il fatto che il marchio contestato posteriore (hooligan) fosse intrinsecamente basato sul concetto di houligan, conosciuto dai consumatori medi francesi e portoghesi, in particolare a causa del suo uso nel settore calcistico. Mentre i termini dei marchi precedenti non hanno a priori - secondo il Tribunale - alcun significato e fanno riferimento in primo luogo a un nome e a un cognome. (Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee - Seconda Sezione, Sentenza 1 febbraio 2005: Marchio comunitario – Procedimento di opposizione – Domanda di marchio denominativo comunitario HOOLIGAN – Marchi denominativi precedenti OLLY GAN – Elementi di fatto o di diritto non presentati all'UAMI – Ricevibilità – Rischio di confusione).
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