Il giudice di primo grado ha qualificato il marchio di riferimento come forte, includendo nello stesso, suscettibile di registrazione, non solo il logo ma anche le lettere, "purchè idonei a svolgere una funzione distintiva dei prodotti e dei servizi di un'impresa".
La contraffazione imputabile ai marchi forti, per essere classificata come tale, deve assumere i connotati di "appropriazione dell'identità sostanziale ovvero del nucleo ideologico espressivo che caratterizza l'attitudine individualizzante di quello anteriore". Nel caso in cui il giudice verifichi che sia tranquillamente possibile distinguere i due marchi la tutela del forte si arresta, non potendo la stessa intimarne la sospensione d'uso. Il principio espresso nella sentenza in oggetto è che "non è possibile presumere la confusione per il solo fatto dell'esistenza di un rischio di associazione tra i segni". Qui sotto il testo della sentenza.
Vedi anche nella guida "Impresa e società": Il marchio