Anche se sostituisce altro avvocato, il difensore non abilitato al patrocinio dinanzi all'organo competente non può ampliare la sfera dei suoi diritti

di Valeria Zeppilli - Ai sensi dell'articolo 391-bis del codice penale, in generale possono svolgere le investigazioni difensive soltanto il difensore dell'interessato, il suo sostituto, gli investigatori privati autorizzati ai sensi dell'articolo 222 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale e i consulenti tecnici.

Le dichiarazioni scritte delle persone informate dei fatti o la documentazione delle informazioni da queste rese, tuttavia, possono essere chieste o prodotte solo dai difensori, titolari del relativo incarico professionale, e dai loro sostituti.

Che accade, però, se le investigazioni difensive sono condotte dal tirocinante abilitato esclusivamente al patrocinio delle cause pendenti dinanzi al giudice di pace e al tribunale monocratico?

La risposta ce la dà la Corte di cassazione con la sentenza numero 25431 del 20 giugno 2016 (qui sotto allegata): tali investigazioni non possono essere utilizzate.

I giudici, domandandosi se la qualifica di sostituto possa essere conferita solo a un professionista abilitato al patrocinio di fronte all'organo giudiziario che procede, hanno ritenuto che la relativa nozione può essere ricavata dall'articolo 102 del codice di procedura penale.

Tale norma consente sia al difensore di fiducia che a quello di ufficio di nominare un sostituto che eserciti i diritti e assuma i doveri del sostituito.

Da ciò appare logico che non è possibile ritenere che il sostituto possa ampliare solo in forza di tale ruolo la sfera dei suoi diritti accedendo a delle posizioni soggettive che gli sarebbero altrimenti estranee ed esercitandole secondo le modalità e con i limiti con i quali le può esercitare il sostituito.

Di conseguenza, nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto illegittima l'attività di documentazione di investigazioni difensive svolte nell'ambito di un procedimento di competenza di un tribunale collegiale da parte di un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi a tale organo. Senza che a nulla potrebbe rilevare in senso contrario il fatto che egli sia in realtà sostituto di altro difensore abilitato, le dichiarazioni raccolte da tale soggetto e da questi documentate non possono essere utilizzate in giudizio.

Corte di cassazione testo sentenza numero 25431/2016
Valeria Zeppilli

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