Via libera del Consiglio dei Ministri alla stretta sui voucher e alle modifiche al Jobs Act. In allegato il testo del decreto

di Marina Crisafi - Via libera all'annunciata stretta sui voucher lavoro che dovranno essere comunicati tramite sms o e-mail all'ispettorato del lavoro entro un'ora e che non potranno più essere acquistati in blocco. Ma non solo, nuove misure anche in materia di contratti di solidarietà, competenze dell'Anpal, precisazioni sullo stato di disoccupazione e sul diritto al lavoro delle persone con disabilità. Sono queste le principali novità previste dal decreto legislativo appena approvato dal Governo per limitare l'abuso diffuso dei buoni lavoro (cresciuti del 45,6%, ossia 31,5 milioni in valore assoluto solo nel primo trimestre del 2016) e apportare i necessari correttivi alla riforma del Jobs Act.

Adesso il decreto legislativo passa alle commissioni parlamentari competenti, per il relativo parere, per poi tornare sul tavolo del Consiglio dei Ministri per il sì definitivo.

Ecco in pillole le varie novità:

Voucher tracciabili

Due le modifiche apportate alla disciplina sul lavoro accessorio (dlgs. N. 81/2015): la prima tesa a garantire la piena tracciabilità dei voucher, la seconda ad escludere il settore agricolo dai limiti imposti ai committenti imprenditori sulle prestazioni per compensi non superiori ai 2mila euro.

Nello specifico, la prima novità prevede che i datori di lavoro (non agricoli o professionisti) che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, sono tenuti almeno 1 ora prima dell'inizio delle stesse a comunicare "alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale

del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione". Per gli imprenditori agricoli invece il termine è di 7 giorni. Per le violazioni degli obblighi di comunicazione è prevista la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore per cui sia stata perpetrata l'omissione.

Quanto alla seconda novità, questa esclude gli imprenditori agricoli dai limiti imposti agli altri datori di lavoro, di avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente.

La solidarietà espansiva

Ritoccando il d.lgs. n. 148/2015, il decreto prevede espressamente la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà difensivi in contratti di solidarietà "espansivi", in modo da fvorire l'incremento degli organici e l'inserimento di nuove competenze.

La trasformazione può riguardare i contratti in corso da almeno 1 anno e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, a prescindere dal fatto che siano in corso da dodici mesi o meno. Non potrà prevedersi in ogni caso una riduzione d'orario superiore a quella già concordata e ai lavoratori spetterà un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% di quella prevista prima della trasformazione del contratto. L'integrazione, a carico del datore di lavoro non è imponibile a fini previdenziali e i lavoratori possono beneficiare dell'accredito contributivo figurativo.

Competenze Anpal e stato di disoccupazione

Attraverso i correttivi apportati ai decreti nn. 149 e 150 del 2015, viene chiarito innanzitutto quali sono le competenze della nuova Agenzia Nazionale per le politiche del lavoro, e precisato inoltre che il lavoratore mantiene lo stato di disoccupazione nel caso in cui svolga rapporti di lavoro (sia autonomo che subordinato) dai quali percepisca redditi tali da non superare la misura del reddito c.d. non imponibile (ossia 8mila euro per il lavoro dipendente e 4.800 euro per quello autonomo).

Lavoratori disabili

Viene modificato infine il d.lgs. n. 151/2015, fornendo precisazioni in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Nello specifico, viene precisato che la compatibilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, riguarda i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%; viene legato l'importo delle sanzioni ex art. 15, l. n. 68/1999 (sulla violazione dell'obbligo di invio del prospetto informativo e la mancata copertura della quota d'obbligo) alla misura del contributo esonerativo previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, della stessa legge; viene chiarito che per le violazioni suddette si applica la procedura della diffida e previsto infine che gli importi delle relative sanzioni amministrative sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il decreto legislativo correttivo del Jobs Act

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