Il committente che vuole fare ricorso a prestazioni di lavoro accessorio è tenuto ad attivare i buoni acquistati e non solo

di Valeria Zeppilli - Il datore di lavoro che intende avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio non può limitarsi ad acquistare i buoni lavoro (cd. voucher) e consegnarli al lavoratore a titolo di retribuzione.

Egli, infatti, è tenuto a compiere una serie di ulteriori e fondamentali operazioni preliminari allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Attivazione dei voucher

La prima cosa da fare, una volta acquistati i voucher, è quella di attivarli.

A tal fine, è necessario utilizzare la procedura telematica appositamente predisposta dall'Inps accedendo ai servizi online del sito dell'istituto.

Più precisamente, sul sito è presente una procedura per ogni canale di acquisto dei buoni, con la conseguenza che è particolarmente importante aver cura di utilizzare quella prevista per il canale prescelto.

Si ricorda che i voucher possono essere acquistati telematicamente sul sito Inps o in forma cartacea presso gli sportelli Inps, gli uffici postali, le banche popolari e i tabaccai autorizzati.

L'attivazione va fatta necessariamente prima dell'inizio dell'attività da retribuire tramite buoni.

Comunicazione alla DTL

Dopo aver provveduto alla dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell'Inps, il committente è gravato anche da un ulteriore importante adempimento: quello di inviare una e-mail alla Direzione del lavoro competente con la quale comunicare l'esatta delimitazione temporale della prestazione di lavoro accessorio.

Tale comunicazione va fatta almeno 60 minuti prima dell'inizio dell'attività, utilizzando gli indirizzi dedicati che l'Ispettorato nazionale del lavoro ha reso noti con la circolare numero 1/2016.

Più nel dettaglio, tale comunicazione va fatta separatamente per ogni singolo lavoratore e in essa gli imprenditori non agricoli e i professionisti devono indicare i dati anagrafici e il codice fiscale del prestatore di lavoro e il luogo, il giorno e l'ora di inizio e l'ora di fine della prestazione.

Se il committente è un imprenditore agricolo, invece, il contenuto della comunicazione è leggermente diverso, in quanto in essa vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione e la sua durata con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni.

In ogni caso le e-mail non devono avere nessun file allegato e devono riportare almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente, da indicare anche nell'oggetto del messaggio.

Sanzioni

La comunicazione alla DTL costituisce insomma oggi un passaggio fondamentale della fase antecedente l'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio.

Chi non vi provvede, infatti, rischia di dover pagare una sanzione amministrativa di importo compreso tra 400 e 2.400 euro per ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione, come stabilito dall'articolo 49, comma 3, d.lgs. n. 81/2015, come modificato dal d.lgs. n. 185/2016.

Leggi anche: "Lavoro: approvata la stretta sui voucher"

Valeria Zeppilli

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