La mancata o minore corresponsione dell'assegno stabilito dal giudice civile non è di per sé sufficiente a dimostrare la responsabilità penale ai sensi dell'art. 570 del Codice Penale se non viene fornita la prova che, in ragione della omissione, siano venuti meno i mezzi di sussistenza all'avente diritto. È quanto ha di recente stabilito la Sesta Sezione Penale della Cassazione (Sent. n. 37137/2004) precisando che l'elemento materiale del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare consiste nel far mancare ai soggetti in esso indicati i "mezzi di sussistenza" che, per consolidata giurisprudenza, vanno individuati in ciò che è strettamente indispensabile alla vita, come il vitto, l'abitazione, i canoni per le ordinarie utenze, i medicinali, il vestiario, le spese per l'istruzione dei figli e non si identificano con gli "alimenti" poiché in quest'ultima nozione rientra anche ciò che é soltanto utile o conforme alla condizione dell'alimentando oltre che proporzionale alle sostanze dell'obbligato. Non sussiste pertanto alcuna correlazione tra mezzi di sussistenza e assegno di mantenimento fissato dal giudice civile in sede di separazione.
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