Approvato dal Senato ora torna alla Camera per il sì definitivo

di Marina Crisafi - Via libera dal Senato al disegno di legge che introduce il reato di depistaggio, con pene detentive fino a 12 anni per i pubblici ufficiali.

Il ddl, approvato il 26 maggio scorso con 170 sì (3 astenuti e un solo voto contrario) nel testo unificato della commissione (qui sotto allegato), torna ora alla Camera per il sì definitivo, che dovrebbe arrivare entro l'estate, secondo le previsioni degli stessi fautori della proposta.

Ecco cosa prevede il nuovo reato di "frode in processo penale e depistaggio":

- Il ddl sostituisce l'attuale art. 375 del codice penale, introducendo il reato di "frode in processo penale e depistaggio" che punisce, con la reclusione da tre a otto anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato "il pubblico ufficiale o l'in- caricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale: a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato; b) richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informa- zioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito";

- La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso "mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento";

- La reclusione sale da 6 a 12 anni se i fatti sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ai delitti di associazioni

sovversive con finalità terroristiche, attentato contro il presidente della Repubblica o contro la Costituzione, devastazione, saccheggio e strage, sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione, strage e associazioni segrete (ecc.), ma anche per i reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque in relazione ai procedimenti per reati più gravi;

- La pena è diminuita invece dalla metà fino ai 2/3 nei confronti di colui che "si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori - ovvero per chi aiuta - concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto dell'inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori";

- La condanna alla reclusione, superiore a tre anni, comporta altresì l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; le pene si applicano anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato sono cessati dall'ufficio o dal servizio;

- Giro di vite infine sulla frode processuale ex art. 374 c.p., oggi punita con il carcere da 6 mesi a tre anni, che sarà sanzionata con la reclusione da uno a cinque anni.

Ddl reato depistaggio

Foto: 123rf.com
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