Annullata l'ordinanza del comune che proibisce l'accesso a Fido nei parchi. Il divieto è sproporzionato basta che il comune assicuri i controlli

di Marina Crisafi - Via libera a Fido nei parchi comunali, l'importante è che il padrone sia munito di guinzaglio e paletta. Lo ha affermato la seconda sezione del Tar Lazio (sentenza n. 5836/2016, qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un'associazione animalista e annullando l'ordinanza del comune che aveva proibito l'accesso indiscriminato ai cani in tutte le aree verdi pubbliche.

Riportandosi al costante orientamento formatosi nella giurisprudenza amministrativa (da ultimo, Tar Lombardia, sezione Brescia, leggi: "Via libera ai cani nei parchi, basta che siano grandi") il collegio ha ritenuto che, nonostante vi siano "meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni", il divieto assoluto sia sproporzionato ed eccessivamente limitativo della libertà di circolazione delle persone.

Per il giudice amministrativo, insomma, il divieto è sproporzionato. Ad assicurare l'igiene e il decoro nel verde pubblico, nonché la sicurezza dei cittadini, ha dichiarato, infatti, il giudice laziale, basta la legislazione statale che impone ai proprietari e detentori di animali di munirsi di guinzaglio e paletta.

All'amministrazione locale compete invece il compito di adoperarsi per rendere cogenti tali misure attivando i mezzi di controllo e repressione adeguati nei confronti di coloro che non ottemperano agli obblighi di legge. A tal fine, quindi, il sindaco, per fronteggiare i comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, e prevenire le negative conseguenze di tali condotte, può affidarsi all'esercizio "degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori" di cui dispone.

Da qui, l'annullamento dell'ordinanza.

Tar Lazio, sentenza n. 5836/2016

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