Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge Cirinnà. Al via unioni e convivenze di fatto

di Marina Crisafi - È approdata in Gazzetta Ufficiale, la nuova disciplina delle unioni civili e delle convivenze di fatto approvata nei giorni scorsi in via definitiva (leggi: "Unioni civili: tutti i punti essenziali della nuova legge"). 

La legge n. 76/2016 (qui sotto allegata), che porta il nome della deputata Cirinnà, introduce nell'ordinamento giuridico le due nuove formazioni familiari, segnando la possibilità di ufficializzare, innanzi allo Stato, un legame affettivo tra persone dello stesso sesso e di disciplinare i rapporti delle coppie di fatto.

Le nuove regole entreranno in vigore il prossimo 5 giugno, tuttavia, molti sono i nodi ancora sospesi perché rimandati ai decreti attuativi, il cui conto alla rovescia, in ogni caso, è già scattato considerato che entro un mese (il 5 luglio) dovrà essere emanato il dpcm per lo stato civile.

Ecco un riepilogo delle novità:

Le unioni civili omosex

L'unione civile tra persone dello stesso inizia con una dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile in presenza di due testimoni. Non sono previste formule particolari, né pubblicazioni. L'ufficiale è tenuto a compilare un certificato che contenga i dati anagrafici delle parti, il regime patrimoniale scelto (che, di default, è la comunione dei beni), nonché la residenza della coppia. Il certificato, contenente anche i dati anagrafici dei testimoni scelti dalle parti, sarà poi registrato nell'archivio di stato civile.

Quanto ai diritti e ai doveri dei partner dell'unione, si assiste per molti versi ad una vera e propria equiparazione al matrimonio, con la possibilità per entrambi di avere il diritto alla pensione di reversibilità, al Tfr, all'eredità, di disciplinare il regime patrimoniale (che in mancanza di opzione diversa sarà la comunione dei beni), di aggiungere al proprio cognome quello dell'altro.

Se l'unione finisce, basterà soltanto che anche uno solo dei due partner presenti all'ufficiale di stato civile una comunicazione contenente la volontà di scioglierla. Decorsi tre mesi dalla presentazione, si potrà chiedere il "divorzio", secondo le modalità previste dalla legge per i coniugi, ossia per via giudiziale oppure attraverso la negoziazione assistita o ancora con accordo al comune.

I contratti di convivenza

La legge Cirinnà disciplina inoltre le convivenze di fatto, riguardanti sia le coppie eterosessuali che omosessuali, la cui dichiarazione può essere inviata (direttamente, a mezzo fax, per posta o via telematica) all'ufficio anagrafe del comune di residenza.

Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali della vita in comune, la legge statuisce che i conviventi possono regolare i reciproci rapporti attraverso un apposito "contratto di convivenza", che dovrà essere predisposto con l'assistenza di un avvocato o un notaio sotto forma di atto pubblico o scrittura privata.

Il professionista deve inviare il contratto all'anagrafe di residenza dei conviventi entro 10 giorni dalla stipula.

I nodi da risolvere

Anche se tecnicamente la legge entra in vigore a partire dal prossimo 5 giugno, mancano tuttavia alcuni dettagli per far funzionare il meccanismo delineato. Lasciando da parte la questione dei figli (considerato che la stepchild adoption è stata stralciata dal testo di legge e che ora è al vaglio della Cassazione), chi volesse formalizzare la propria unione dovrà fare i conti con la concreta gestione negli uffici comunali delle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni. L'adeguamento delle disposizioni sull'ordinamento di stato civile, così come la modifica e il riordino delle norme di diritto internazionale privato e il coordinamento necessario con le disposizioni esistenti, sono state demandate dalla legge al Governo, che dovrà esercitare la delega in materia con uno o più decreti legislativi, il cui iter non sarà affatto breve. Anzitutto perché la legge stessa conferisce all'esecutivo sei mesi di tempo dall'entrata in vigore per vararli, e in secondo luogo perché ogni schema di decreto, adottato su iniziativa del ministero della giustizia, dovrà essere trasmesso alle commissioni parlamentari per il relativo parere.

Per fortuna, la legge prevede una scorciatoia per far funzionare le cose, ossia un decreto del presidente del consiglio dei ministri (su proposta di quello dell'interno), che detti le "disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile" e che potrà fissare dunque un criterio unico da seguire in tutti gli uffici italiani.

I termini per il Dpcm sono notevolmente ridotti: 30 giorni dall'entrata in vigore della legge e dunque entro il 5 luglio.

Altro nodo sullo sfondo rimane quello sollevato dai primi osservatori sui nuovi contratti di convivenza.

Questi infatti come prevede la legge devono essere inviati dal professionista incaricato entro 10 giorni dalla stipula all'anagrafe per l'iscrizione.

Allo stato, tuttavia, per alcuni mancherebbe una norma di collegamento che permetta di indicare questo tipo di accordi, il che rischierebbe di bloccare quanti decidono di avvalersi della procedura. Secondo altri, invece, le norme attuali sarebbero sufficienti. Anche su questo versante, quindi, sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore nel Dpcm.

La legge n. 76/2016 sulle unioni civili

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