L'amministratore di sostegno non ha diritto al compenso ma può avere diritto ad un'indennità e a un rimborso spese. Guida al compenso per l'amministratore di sostegno

L'amministratore di sostegno è quella figura che interviene nella gestione amministrativa del patrimonio di un cosiddetto incapace, ovverosia di una persona che, per infermità fisiche o mentali particolari, non è in grado di farsi carico di tutti i doveri e gli oneri necessari a gestire il proprio patrimonio. Si pensi, ad esempio, ai disabili, agli alcolisti o ai tossicodipendenti.

Nomina amministratore di sostegno

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Generalmente, quando nomina un amministratore di sostegno, il giudice tutelare fa ricadere la scelta sul coniuge non legalmente separato dal beneficiario, sulla persona con questi stabilmente convivente, sul padre o sulla madre, sul figlio, sul fratello o sulla sorella, sul parente entro il quarto grado o sul soggetto che il genitore superstite abbia designato con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Compenso

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La figura dell'amministratore di sostegno non è retribuibile: egli può essere considerato un volontario e non è di certo un libero professionista.

Del resto, in forza di quanto previsto dall'articolo 411, comma 1, del codice civile, a tale figura può essere applicato l'articolo 379 del codice civile che sancisce la gratuità della tutela.

La medesima disposizione, però, al secondo comma prosegue chiarendo che, tenendo conto dell'entità del patrimonio e delle difficoltà dell'amministrazione, il giudice tutelare può anche assegnare al tutore un'equa indennità. Per essa è comunque necessaria la presentazione, da parte del tutore, di un'apposita istanza.

Rimborso spese

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Come sappiamo, inoltre, molte procedure amministrative hanno un costo - anche notevole - distribuito su varie voci di spesa: questi costi, sostenuti dall'amministratore di sostegno in prima persona, vengono risarciti all'amministratore tramite un apposito rimborso spese.

Anche questo, per poter essere riscosso dall'amministratore di sostegno, deve essere oggetto di una specifica istanza rivolta al giudice tutelare.

Decreto di liquidazione

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Come chiarito già da molto tempo anche dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 7355/1991, il decreto di liquidazione delle spese e/o dell'indennità ha natura decisoria e, in quanto tale, non si sottrae all'obbligo di motivazione.


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