La novità contenuta nel dl banche concede due giorni in più sui termini di scadenza del pagamento

di Marina Crisafi - Due giorni in più di tempo per chi paga le multe direttamente online, tramite bonifico (utilizzando i servizi di home banking), piuttosto che versare l'importo attraverso i metodi tradizionali (in contanti, sul conto corrente postale, ecc.). A concederli è il c.d. dl banche appena tramutato in legge dal Parlamento (leggi: "Il dl banche è legge") che ha elevato di due giorni i termini per considerare correttamente estinto il pagamento. 

La questione non è di scarsa rilevanza se si pensa che il rispetto dei termini è condizione essenziale sia per non incorrere in penalità che per non decadere dal beneficio della riduzione del 30% previsto per chi estingue la multa nei primi cinque giorni. Il problema si poneva con riferimento alla data di valuta per i pagamenti realizzati in modo elettronico, relativamente ai quali la data in cui veniva materialmente eseguita per l'operazione non corrispondeva a quella dell'accredito all'ente, con il risultato che anche se l'automobilista ottemperava nei termini, andava incontro al rischio di una sanzione (leggi in merito: "Multe, attenti alla valuta se il pagamento è elettronico. Il rischio è pagare il doppio").

Un rischio che ora, la nuova norma, già ribattezzata "salva-multe", sterilizza evitando nei fatti l'invio di oltre 50mila cartelle esattoriali (leggi: "Arriva il salva multe, bloccate più di 50mila cartelle di pagamento"). 

In base alla nuova norma, infatti, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio si produce "se l'accredito in favore dell'amministrazione avviene entro 2 giorni dalla data di scadenza del pagamento".

Ciò significa che per avere diritto allo sconto del 30% sulla sanzione sarà considerato tempestivo il pagamento pervenuto entro il 7° giorno dalla notifica del verbale (in luogo del 5° attualmente previsto), così come per pagare la multa in misura ridotta, l'accredito dovrà pervenire entro il 62° giorno dalla notifica (in luogo del 60°).


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