Il CNF non può impedire all'avvocato stabilito pregiudicato di iscriversi alla sezione speciale dell'albo in Italia

di Lucia Izzo - Agli avvocati stabiliti non è richiesto il requisito dell'onorabilità. La verifica dei presupposti dei legali abilitati all'estero non può andare oltre l'iscrizione presso l'organizzazione professionale competente, non potendo estendersi anche ad altre valutazioni discrezionali. A confermare la linea aperta nei confronti degli avvocati stabiliti in Italia sono le sezioni unite della Cassazione, nella sentenza n. 4252/2016 (qui sotto allegata), pronunciandosi sul ricorso proposto da un professionista iscritto come Abogado in Spagna, il quale aveva chiesto di iscriversi presso un COA territoriale. 

Il Consiglio aveva rigettato la richiesta di iscrizione in quanto dai certificati acquisiti risultava nei confronti del professionista una condanna ex art. 445 c.p.c., per reati di falsità materiale e contraffazione di pubblici sigilli, con la quale era stata applicata la pena di dieci mesi di reclusione. 

Il CNF rigettava il ricorso avanzato dall'abogado, ritenendo che la richiesta di iscrizione all'albo degli avvocati stabiliti non escludesse la necessità che il professionista fosse in possesso della condotta "specchiatissima e illibata", prescritta dall'ordinamento forense italiano (disciplina riconfermata nella nuova legge professionale forense), anche per le sezioni speciali dell'albo, situazione incompatibile con il precedente penale. 


Il ricorrente, dinnanzi ai giudici di legittimità, evidenzia che l'iscrizione alla sezione speciale degli avvocati sarebbe un provvedimento vincolato, inoltre le vicende considerate per revocare l'iscrizione sarebbero relative a periodi precedenti all'iscrizione, quindi irrilevanti a fini disciplinari. 


Gli Ermellini accolgono le doglianze attoree precisando che il d.lgs. n. 96 del 2001 ha dato attuazione alla direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale.

Quindi, la direttiva prevede un procedimento di "stabilimento/integrazione" che consente l'iscrizione del soggetto munito di equivalente titolo professionale in altro Paese membro, nella Sezione speciale del'Albo italiano del foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia.


Le Sezioni Unite hanno già rilevato che tale iscrizione è subordinata alla sola condizione della documentazione dell'iscrizione presso la corrispondente Autorità di altri Stato membro, mentre il CNF ha ritenuto che tale iscrizione fosse comunque subordinata al possesso, da parte del richedente, degli ulteriori requisiti prescritti per l'ingresso nell'Albo degli avvocati, segnatamente del requisito di onorabilità.


Tale soluzione non può essere però condivisa: la verifica degli altri requisiti previsti dalla legislazione nazionale per iscriversi all'albo professionale, precisano i giudici, potrà essere effettuata solo nel momento in cui gli avvocati iscritti alla Sezione Speciale chiedano l'iscrizione all'Albo degli Avvocati, come è loro consentito fare, dopo un triennio di effettivo svolgimento della professione in Italia con il titolo acquisito in altro Stato membro.


Eventuali incompatibilità che dovessero essere rilevate con lo svolgimento dell'attività professionale in Italia, ancorché con la qualifica derivante da titolo conseguito in altro Stato membro, potranno essere portate a conoscenza del competente organismo di tale Stato che potrà assumere determinazioni con riguardo al titolo rilasciato in quel territorio. 


Un eventuale potere di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di iscrizione potrà invece svolgersi nel caso in cui la richiesta di iscrizione appaia connotata da abuso del diritto. E' questo l'unico "peccato" non perdonabile all'abogado, scrive la stessa Corte, citando un proprio precedente (cfr. SS.UU. n. 15694/2015), che rimane una "condizione preclusiva", la cui verifica è permessa ai Coa. 

Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 4252/2016

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