Anche la semplice iscrizione nell'altro albo è incompatibile con l'esercizio della professione forense

di Valeria Zeppilli - L'Abogado iscritto anche nell'albo dei Geometri va cancellato dalla sezione speciale dell'albo degli avvocati.

Non importa che la professione tecnica non sia effettivamente svolta: tale attività, come precisato dalla Cassazione nella sentenza numero 26996 del 27 dicembre 2016 (qui sotto allegata), non rientra tra le attività compatibili con la professione forense.

Nel caso recentemente sottoposto al vaglio dei giudici di legittimità, in particolare, la tesi difensiva dell'Abogado si basava sull'interpretazione dell'articolo 18 della legge forense del 2012 che, a suo avviso, consentirebbe l'iscrizione in diversi albi in assenza di continuità e professionalità dell'altra attività e in mancanza di produzione di reddito.

Né tale circostanza né le invocate regole dell'UE sulla concorrenza tra professionisti, però, sono bastate alla Cassazione per accogliere la posizione del ricorrente: le incompatibilità fissate dal nostro ordinamento per gli avvocati sono rigide e automatiche e le eccezioni tassative.

In particolare, come ricordato dai giudici, la legge numero 247/2012 consente agli avvocati solo l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro.

Si tratta di un numerus clausus insuscettibile di interpretazione analogica.

La contemporanea iscrizione in un altro albo professionale, quindi, fa scattare l'incompatibilità preclusiva dell'esercizio della professione di avvocato automaticamente e senza la necessità di accertare la continuità dell'esercizio della professione incompatibile.

La Corte, nella medesima occasione, ha anche chiarito la ratio della disciplina delle incompatibilità dettata dalla legge professionale forense, che è quella di assicurare sia la professionalità dell'avvocato che l'esercizio indipendente della relativa attività professionale.

Essa, anche e non solo per tale ragione, non può essere poi reputata una restrizione della concorrenza, una limitazione della libera prestazione di servizi o un assoluto impedimento all'accesso o alla permanenza nell'albo degli avvocati.

Corte di cassazione testo sentenza numero 26996/2016
Valeria Zeppilli

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