La sola iscrizione sul registro ex art. 335 c.p.p. lede l'immagine del soggetto e incardina una doppia ingiustizia da risarcire

di Lucia Izzo - La sola iscrizione sul registro ex art. 335 c.p.p. rappresenta un danno poiché lede l'immagine del soggetto iscritto e incardina una doppia ingiustizia per violazione del diritto di astensione e invio di un'informativa contra ius, poichè relativa disposizioni completamente estranea alla fattispecie concreta esaminata.


Lo ha disposto la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 4973/2016 (qui sotto allegata), su ricorso di un uomo condannato per abuso d'ufficio, ex art. 323 c.p.: l'imputato, tecnico della sicurezza presso una ASL, approfittando della sua qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, aveva formulato nei confronti di alcuni dirigenti dell'azienda sanitaria un foglio di prescrizione per non avere costoro svolto le dovute valutazioni di prevenzione previste dalla legge.

In realtà, l'uomo contesta ai dirigenti di non avergli affidato mansioni compatibili con le sue capacità e competenze tecnico-professionali.


A nulla serve contestare dinnanzi agli Ermellini l'insussistenza del reato in epigrafe, ritenendo che il foglio di prescrizione non può essere qualificato quale strumento di indebita pressione al fine di ottenere riconoscimenti organizzativi e gestionali atti a soddisfare i propri interessi personali.

Al contrario, il Collegio precisa che l'art 323 c.p. pone a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, "l'obbligo di astenersi in presenza di un interesse proprio".


La norma, che incrimina l'abuso di ufficio, nella parte relativa all'omessa  astensione in presenza di un interesse dell'agente, ha dunque introdotto nel'ordinamento, in via diretta e generale, un dovere di astensione per i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che si trovino in una situazione di conflitto di interessi.

L'inosservanza di tale dovere comporta la sussistenza del reato, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge "anche qualora faccia difetto, relativamente al procedimento nell'ambito del quale l'agente è chiamato ad operare, una specifica disciplina dell'astensione o quest'ultima riguardi un numero più ridotto di ipotesi o sia priva di carattere cogente e senza che sia nemmeno necessario individuare alcuna violazione di legge o di regolamento perché possa ritenersi sussistente l'elemento materiale del reato".


Nel caso in esame, l'imputato stesso in sede di dichiarazioni spontanee ha affermato la sussistenza di un interesse personale ritenendo che fosse obbligo del datore di lavoro eliminare le decisioni dirigenziali che ledevano il suo diritto costituzionale e contrattuale al lavoro, come operatore del Servizio di prevenzione.


Da respingere anche l'assunto proposto dalla difesa circa l'insussistenza di un danno ingiusto per inadeguatezza del foglio di prescrizioni e della segnalazione di reato alla Procura della Repubblica a instaurare automaticamente il procedimento penale, essendo ciò rimesso alle determinazioni del pubblico ministero.

I giudici precisano che "l'iscrizione sul registro ex art. 335 cod. proc. pen. costituisce di per sé un danno, determinando la sottoposizione all'indagine penale e ledendo l'immagine del soggetto iscritto, soprattutto quando, come nel caso di specie, si tratti di un pubblico ufficiale".


Infatti, il pubblico ministero, a seguito della ricezione della notitia criminis, iscrive immediatamente, sul registro previsto dalla stessa norma, ogni notizia di reato che gli perviene nonché il nominativo della persona alla quale il reato stesso è attribuito.


Il danno cagionato, nel caso in esame, è altresì ingiusto, poiché l'iscrizione sul registro notizie di reato è avvenuta in forza di una norma del tutto estranea alla fattispecie concreta in disamina: infatti, la disposizione che è stata contestata nel foglio di prescrizioni e per l'inottemperanza alla quale è stata inoltrata la segnalazione di reato al pubblico ministero attiene a tutt'altro ambito di operatività, inerendo all'obbligo del datore di lavoro, del dirigente e del preposto di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori

Si tratta di profili completamente diversi da quelli in esame, con cui il ricorrente lamenta di non aver ancora ricevuto il posto da direttore del dipartimento, che gli spetterebbe tenendo conto delle sue capacità e competenze tecnico-professionali.


Può quindi parlarsi di doppia ingiustizia: da un lato, l'ufficiale ha provocato il danno non rispettando l'obbligo di astensione, inviando l'informativa nonostante fosse coinvolto in prima persona nella faccenda; dall'altro, il danno è contra ius, in quanto correlato ad un'iscrizione sul registro notizie di reato e quindi all'avvio di un procedimento penale a carico dei soggetti denunciati, in forza di una norma del tutto estranea alla fattispecie concreta in esame. 


Appare evidente la piena consapevolezza e volizione dell'evento costituito dall'altrui ingiusto danno, come conseguenza diretta ed immediata della propria condotta, in considerazione della competenza tecnica del soggetto agente; dello stato ampiamente critico dei suoi rapporti con i soggetti denunciati e delle caratteristiche della denuncia stessa, che, in un'ottica di distorsione dei poteri di polizia giudiziaria, assume connotazioni ritorsive o comunque strumentali rispetto all'obiettivo primario di perseguimento di un interesse personale.  


Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Cass., VI sez. penale, sent. 4973/2016

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