L'elenco di tutte le fattispecie abrogate dal codice penale e dalle leggi speciali e trasformate in illeciti civili e amministrativi

Con l'entrata in vigore della depenalizzazione (di cui ai decreti n. 7 e n. 8/2016) è stata cancellata una lunga serie di reati, c.d. "bagatellari", con il fine di alleggerire il carico dei procedimenti nei tribunali e nelle procure.

Sono ben 41 le fattispecie che non hanno più rilevanza penale ma che si sono trasformati in illeciti civili e amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie, con l'obiettivo di ottenere comunque un effetto deterrente elevato.

Ecco la lista completa (a seguire un paragrafo sugli illeciti civili):

Reati contro la persona:

- Ingiuria (art. 594)

Reati contro la fede pubblica:

- Falsità in scrittura privata (art. 485)

- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486)

- Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall'articolo 486. Atto privato (art. 488)

- Uso di atto falso. Atto privato (art. 489, 2° comma)

- Soppressione, distruzione e occultamento di scritture private vere (art. 490)

Reati contro la moralità e il buon costume:

- Atti osceni (art. 527, 1° comma)

- Pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528, 1° e 2° comma)

Reati contro il patrimonio:

- Sottrazione di cose comuni (art. 627)

- Danneggiamento semplice (art. 635, 1° comma)

- Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647)

Contravvenzioni:

- Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652, 1° e 2° comma)

- Abuso della credulità popolare (art. 661)

- Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (art. 668, 1°, 2° e 3° comma)

- Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (art. 726)

Sostanze stupefacenti

- Mancato rispetto dell'autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico (art. 28, 2° comma, d.p.r. n. 309/1990)

Codice della Strada:

- Guida senza patente (art. 116, 15° comma, d.lgs. n. 285/1992)

Previdenza:

- Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2 d.l. n. 463/1983)

Riciclaggio:

- Omessa identificazione (art. 55, 1° comma, d. lgs. n. 231/2007)

- Omessa registrazione (art. 55, 4° comma, d. lgs. n. 231/2007)

Fallimento:

- Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari da parte del p.u. (art. 235 R.d. n. 267/1942)

Società:

- Impedito controllo ai revisori (art. 29 d. lgs. n. 39/2010)

Assegni bancari:

- Emissione di assegno da parte dell'istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (art. 117 r.d. n. 1736/1933)

Aborto:

- Interruzione volontaria della propria gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate dalla legge (art. 19, 2° comma, l. n. 194/1978)

Diritto d'autore:

- Abusiva concessione in noleggio (art. 171-quater l. n. 633/1941)

Pubblica sicurezza:

- Violazione delle norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati (art. 11 R.d. n. 234/1931)

Contrabbando:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 d.p.r. n. 43/1973)

- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 d.p.r. n. 43/1973)

- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 d.p.r. n. 43/1973)

- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 d.p.r. n. 43/1973)

- Contrabbando nelle zone extradoganali (art. 286 d.p.r. n. 43/1973)

- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 d.p.r. n. 43/1973)

- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 d.p.r. n. 43/1973)

- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 d.p.r. n. 43/1973)

- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 d.p.r. n. 43/1973)

- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 d.p.r. n. 43/1973)

- Altri casi di contrabbando (art. 292 d.p.r. n. 43/1973)

- Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 d.p.r. n. 43/1973)

Guerra:

- Omissione di denuncia di beni (art. 3 d.lgs. luogotenenziale n. 506/1945)

Macchine utensili:

- Alterazione del contrassegno di macchine (art. 15 l. n. 1329/1965)

Commercio:

- Installazione o esercizio di impianti in mancanza di concessione (art. 16 d.l. n. 745/1970)

Illeciti civili

Determinati illeciti penali abrogati, per espressa previsione del legislatore, oggi obbligano chi li ha commessi non solo alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, ma anche al pagamento di una sanzione pecuniaria civile, sottoposta al termine di prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato.

Si tratta delle ipotesi depenalizzate di ingiuria, impossessamento della cosa comune, danneggiamento, appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose di cui si sia venuti in possesso per errore altrui o per caso fortuito e dei diversi reati di falso abrogati.

A seconda dei casi, la sanzione pecuniaria civile è stabilita entro una forbice che va o da 100 a 8mila euro o da 200 a 12mila euro.

Essa, concretamente, va determinata dal giudice civile competente per il risarcimento del danno tenendo conto della gravità della violazione, della reiterazione dell'illecito, dell'arricchimento del responsabile, dell'opera che questi abbia svolto per eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito compiuto, della sua personalità e delle sue condizioni economiche.

Quest'ultimo fattore può determinare anche la decisione del giudice di dilazionare il pagamento della sanzione pecuniaria civile in un numero di rate comprese tra due e otto e di importo comunque non inferiore a 50 euro. In ogni caso per il pagamento non è possibile avvalersi di alcuna copertura assicurativa.

Va infine precisato che l'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria civile non è trasmissibile agli eredi, che i relativi proventi sono devoluti in favore della cassa delle ammende e che esso si applica anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto che lo ha introdotto (ovverosia prima del 6 febbraio 2016), purché però non siano intervenuti sentenza o decreto penale irrevocabili (nel qual caso il provvedimento penale è revocato, con dichiarazione che il fatto non è previsto dalla legge come reato e con adozione di tutti i conseguenti provvedimenti).

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