Nonostante sia accertato il concorso di colpa non può escludersi la solidarietà nell'azione risarcitoria, per cui il risarcimento deve essere integrale

di Lucia Izzo - Vanno risarciti integralmente i parenti del conducente deceduto a seguito di un incidente avvenuto in corrispondenza della linea di mezzeria posta a divisione di due corsie e che ha coinvolto un altro veicolo. 

Nonostante sia stato accertato un concorso di colpa dei due conducenti, non può escludersi la solidarietà nell'azione risarcitoria e il risarcimento dunque dovrà essere integrale. 

Lo ha sottolineato la sentenza n. 118/2015 del Tribunale di Taranto, terza sezione civile, in accoglimento delle istanze presentate da stretti congiunti della vittima (persone trasportate nel veicolo coinvolto nel sinistro), in quanto non può ritenersi che queste fossero imputabili del concorso di colpa nell'evento morte e nelle lesioni subite, per cui il risarcimento nei loro confronti è integrale. 

Le persone coinvolte, peraltro, evidenziano di far parte della stessa famiglia, con stretti rapporti di parentela (fratelli, genitori figli): addirittura, costoro fanno presente che, nonostante abitassero in appartamenti diversi, vivevano insieme nella stessa palazzina.

Per i giudici è dunque necessario riconoscere a costoro il danno non patrimoniale per lesione del legame parentale, che andrà liquidato equitativamente comprendendo tutti i singoli aspetti di sofferenza anche esistenziale e d'animo, facendo riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano, come più volte suggerito dai giudici di Cassazione. 

Infatti, secondo l'insegnamento di legittimità, "tra soggetti in relazione di stretta parentela, cioè appartenenti alla stessa famiglia di origine quali fratelli, ovvero genitori e figli (come nel caso specifico) non è necessaria la convivenza per il riconoscimento del danno da morte del congiunto, requisiti invece necessario tra parenti non stretti".


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