Per la Cassazione, non valgono le giustificazioni addotte dalla donna poiché sulle accuse è intervenuto un provvedimento di archiviazione che l'imputata conosceva. Inoltre, gli inc

di Lucia Izzo - Va condannata per sottrazione di minore la madre che allontana i figli dal padre portandoli all'estero per timore di abusi nei loro confronti, nonostante sia intervento in merito a tali accuse di molestie un provvedimento di "archiviazione".

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 51050/2015 (qui sotto allegata) depositata il 29 dicembre.


Ricorre in sede di legittimità una madre, responsabile di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, per aver eluso in più occasioni il provvedimento del giudice che riconosceva al marito il diritto di visita delle loro figlie minori e per aver sottratto queste ultime, collocate in comunità a seguito di provvedimento del giudice, conducendole e trattenendole  in Romania.


La Corte d'Appello aveva accertato che l'imputata aveva ostacolato diverse volte l'esercizio del diritto di visita da parte del padre delle bambine, come risultava non solo dalle dichiarazioni di parte offesa, ma anche dalle annotazioni degli agenti di polizia che erano dovuti intervenire a seguito dell'opposizione della donna a consegnare le bambine al padre.

Anzi, la stessa imputata aveva dichiarato la deliberata volontà di sottrarre le figlie al padre, così da proteggere le bambine da presunti abusi dell'uomo nei confronti delle piccole.


Tuttavia, prima che la donna ponesse in atto la condotta contestata, relativamente a simili accuse era intervenuto un provvedimento di archiviazione che escludeva la fondatezza delle sue dichiarazioni e riteneva irragionevole ogni timore nei confronti delle bambine.


In base ai dati processuali raccolti, quindi, appare insussistente la giustificazione addotta dall'imputata, secondo cui quest'ultima era convinta dell'assoluta necessità di allontanare le figlie dal padre, per timore di abusi nei loro confronti.

Giustamente, secondo gli Ermellini, il giudice di merito ha richiamato a fondamento del suo ragionamento la conoscenza da parte dell'imputata del provvedimento di archiviazione relativo ai presunti abusi del padre delle bambine al momento in cui la stessa decise di allontanarsi con le figlie dall'Italia.

Anzi, gli incontri in quel periodo avvenivano in modalità regolamentate presso la Comunità dove le piccole erano sistemate, quindi non vi era nulla da temere per il bene delle figlie.


Giusta anche la decisione di non procedere a rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: posto che si tratta di decisione rimessa al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata, nel caso di specie la Corte d'Appello, alla luce delle risultanze processuali, ha correttamente ritenuto che non fosse necessario udire l'investigatore privato che avrebbe dovuto provare la responsibilità per abusi del padre delle bambine e neppure i due legali della ricorrente che avrebbero dovuto riferire sulla legittimità dell'allentamento di quest'ultima all'estero.


Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Cass., VI sez. penale, sent. 51050/2015

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