Nonostante l'estinzione per prescrizione l'imputato ha interesse a un proscioglimento nel merito

di Valeria Zeppilli - Se nel giudizio di appello non viene notificata all'imputato e al legale la fissazione dell'udienza in camera di consiglio, la sentenza non può che essere nulla

Ad averlo recentemente precisato è stata la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 50075/2015, depositata il 21 dicembre (qui sotto allegata).

Più nel dettaglio, attraverso tale pronuncia i giudici hanno stabilito che nel giudizio di cassazione deve ritenersi sussistente l'interesse dell'imputato a che la sentenza con la quale la Corte di appello ha dichiarato de plano l'estinzione del reato per prescrizione sia dichiarata nulla. Si tratta, infatti, di una pronuncia resa al di fuori del dibattimento e senza il contraddittorio delle parti.

La nullità trova una sua giustificazione nel fatto che è esclusivamente del giudice del merito la competenza a valutare le condizioni per il proscioglimento ai sensi del secondo comma dell'articolo 129 del codice di rito, con riferimento a tutti gli atti del processo: egli solo può prendere in esame e vagliare direttamente le risultanze processuali.

La cognizione del giudice di legittimità, invece, è limitata da un giudizio che può basarsi solo sulla situazione di fatto che emerge dalla sentenza impugnata.

Nella pronuncia in esame la Corte ha anche precisato che non sarebbe corretto ritenere l'assenza di interesse dell'imputato a ricorrere per cassazione, in quanto è chiaro che egli ha un interesse, tutt'altro che irrilevante, ad essere prosciolto nel merito.

La parola passa ora al giudice del rinvio.

Corte di cassazione testo sentenza numero 50075/2015
Valeria Zeppilli

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