Nonostante il riferimento nel testamento olografo, il diritto è consolidato inter vivos e non discende dal testamento

di Lucia Izzo - Anche se nel testamento si menziona una polizza vita, questa non assume la qualifica di una disposizione testamentaria.

Lo ha chiarito il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, con sentenza n. 746/2015 che ha accolto la domanda di un'erede ed esecutrice testamentaria di una donna defunta.


Fondamento del contendere, una questione riguardante il premio assicurativo di una polizza vita stipulata nel 2005: inizialmente beneficiarie della polizza risultavano essere due associazioni, solo a partire dal 2007 interveniva una modifica che designava beneficiari gli eredi legittimi o testamentari.

La polizza, richiamata nel testamento olografo, non menzionava tuttavia l'intervenuta modifica.


L'assicuratrice intervenuta in giudizio, contestando le richieste attoree, riteneva che la parte testamentaria inerente alla polizza rappresentasse in realtà una disposizione testamentaria, come tale non modificabile attraverso in atto contrattuale.


Di contrario avviso i giudici perugini, i quali chiariscono che "l'assicurazione sulla vita non entra nell'asse ereditario e, ai sensi dell'art. 1920 c.c., il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell'assicurazione".


Infatti, proseguono i giudici, l'atto di designazione del beneficiario è "un atto unilaterale a favore di un terzo ed è un atto tra vivi, nel senso che il beneficiario non acquista il diritto al pagamento all'indennità a titolo di legato o di quota ereditaria, ma iure proprio in base alla promessa fatta dall'assicuratore di pagare il capitale al momento del verificarsi dell'evento assicurato".


Pertanto "l'obbligazione di pagamento gravante sull'assicuratore discende esclusivamente dal contratto di assicurazione e della designazione del beneficiario, mentre la morte dell'assicurato, evento assicurato, rappresenta il mero momento di consolidamento del diritto già acquisito inter vivos e non mortis causa".

La domanda dell'esecutrice va pertanto accolta e le vanno riconosciuti 125.596,88 euro in quanto unica beneficiaria della polizza vita.


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