E' in corso l'esame dello schema del decreto legislativo predisposto dal Governo. In allegato l'informativa e il testo integrale

di Roberto Paternicò - Il Governo ha predisposto lo schema del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/49/UE in tema di sistemi di garanzia dei depositi bancari.

Viene disciplinata la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, la cui consistenza sarà proporzionata alle passività bancarie con l'applicazione di un limite minimo che si attesta allo 0,8% dei depositi delle banche aderenti.


La costituzione della dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, prevede una contribuzione ex ante e cioè prima dell'eventuale utilizzo (prima era ex post) ed oltre alla contribuzione ordinaria è prevista una contribuzione straordinaria, qualora insufficiente la prima dotazione.

Sono specificate le modalità d'intervento che potranno intervenire anche nelle procedure di risoluzione delle banche per superare lo stato di dissesto.

Viene, infine, confermato il limite di 100.000 euro per la garanzia dei depositi (cd. protetti) ed i tempi del rimborso saranno, progressivamente, ridotti passando, dagli attuali venti, a sette giorni lavorativi, dopo che il quadro normativo sarà a regime (dal 1° gennaio 2024).

Si stabilisce che i depositi su un conto di cui due o più persone siano titolari, come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica, vengano cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 euro previsto dalla direttiva.

Con le nuove norme non sono ammessi al rimborso:?

- i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;

?- i fondi propri;?

- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale), fermo restando quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale in materia di confisca;?

- i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;?

- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

Sono protetti oltre il limite di garanzia di 100.000 euro, nei nove mesi successivi all'accredito o al momento in cui divengono disponibili, i depositi di persone fisiche derivanti da:

- operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;

- divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte; ?

- pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

In allegato, l'informativa sull'argomento ed il testo integrale dello schema del decreto legislativo.

Dott.Roberto Paternico'

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Rubrica Diritto ed Economia



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