Il 4 febbraio 2016 la risposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze sul "Bail in" per il deposito di titoli di cui all'art. 1838 c.c.

di Roberto Paternicò - Chi fosse convinto che dal "bail-in" venisse escluso il cd."conto titoli", di cui all'art. 1838 c.c. (deposito di titoli in amministrazione), comprendente i relativi interessi e/o dividendi e/o le somme accreditate dei titoli venduti o cessati, senza limite d'importo, rimarrà deluso!

L'interrogazione del 4 febbraio 2016 posta in Commissione Finanze della Camera dei Deputati al MEF ha avuto una risposta ad uno dei tanti enigmi del "bail in", ma nel frattempo tale aspetto non era mai stato chiarito né illustrato agli italiani sia dalla Banca d'Italia sia dal MEF e tanto meno dall'ABI.

In nome della trasparenza, della chiarezza e di un linguaggio normativo "per pochi", il popolo italico sta a guardare per poi, eventualmente, piangere (solo quello).

Veniamo al dunque, il comma 1, lettera c) dell'art.49 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 esclude il "bail in" per:

"qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili"

Che significa?

Banca d'Italia, MEF ed ABI, sino ad oggi, non hanno mai chiarito agli italiani che hanno investito i propri risparmi in titoli di stato, obbligazioni non bancarie etc. se possono dormire sonni tranquilli o meno, spiegando semplicemente che le "disponibilità detenute dalla banca per conto del cliente in titoli depositati in un conto titoli" non potranno essere toccati dal "bail in".

Non é vero!

Solo se i titoli resteranno tali e cioè in corso d'investimento, altrimenti: interessi, dividendi nonché il controvalore dei titoli venduti che tornano sul "conto titoli" sono aggredibili e rientrano nella categoria dei depositi protetti sino ad € 100.000,00 (oltre no).

Quindi, per chi ha pensato che il termine "disponibilità detenute sul conto titoli" riguardasse il denaro investito ha capito male!

Dott.Roberto Paternico'

Profilo LinkedIn

roberto.paternico@alice.it

Rubrica Diritto ed Economia



SCARICA IL PDF COMPLETO E ILLUSTRATO
RESOCONTO RISPOSTA DEL MEF
Assibot

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: