Il rinvio ex art. 186, comma 7, CdS si limita alle modalità di confisca del veicolo e non al raddoppio della sanzione amministrativa se il veicolo è del terzo

di Lucia Izzo - Se chi rifiuta di sottoporsi all'alcoltest è alla guida di un'auto appartenente ad un terzo, non si applica il raddoppio della sanzione amministrativa come invece avviene per quella penale; pertanto, la patente di guida potrà essere sospesa per un massimo di due anni.


Questa la soluzione che emerge dalla sentenza n. 46624/2015 (qui sotto allegata) pronunciata dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, investite della questione a seguito di provvedimento della Quarta Sezione penale di Piazza Cavour, che ieri hanno depositato le motivazioni relative alle informazioni provvisorie rese note nei giorni scorsi n. 21/2015 e n. 20/2015 (leggi in merito: "Sezioni unite: nessuna aggravante all'automobilista che rifiuta l'alcoltest. Non può considerarsi ubriaco"; "Rifiuto di sottoporsi ad alcoltest non sempre si applicano le conseguenze accessorie tipiche della guida in stato di ebbrezza"). 


Riscontrato un contrasto di giurisprudenza circa l'applicazione dell'art. 186, comma 7, CdS nel caso in cui il veicolo appartenga ad un terzo, la Quarta Sezione ha richiesto l'intervento del massimo consesso per una soluzione al quesito: "Se, nel caso di rifiuto a sottoporsi all'esame alcolemico previsto dall'art. 186, comma 7, del codice della strada, il rinvio operato dalla norma all'art. 186, comma 2, lettera c), è limitato al trattamento sanzionatorio ivi previsto per la più grave fattispecie di guida in stato di ebbrezza o sia esteso anche alla previsione del raddoppio ella durata della sospensione della patente di guida qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato".


Nel caso in esame, il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Treviso per rifiuto di sottoposizione ad esame alcolemico, con applicazione della pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., disponendo la sospensione della patente di guida per 4 anni in considerazione dell'esistenza di cinque precedenti condanne per guida in stato di ebbrezza:  la durata della sospensione determinata del massimo (2 anni) era stata tuttavia raddoppiata, per l'appartenenza dell'autovettura a persona estranea al reato. 


Il ricorrente argomenta dinnanzi alla Suprema Corte che il richiamo operato dall'art. 186. comma 7, CdS al precedente comma 2, lett. c), vada in realtà interpretato come riferito alla sola misura delle sanzioni penali, ritenendosi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sottoposta ad un regime autonomo rispetto a quello previsto dal precedente comma 2. 


Nell'analizzare le diverse posizioni giurisprudenziali in materia, nonché le presumibili intenzioni del legislatore nel disciplinare la materia in oggetto, anche le Sezioni Unite Penali scelgono di aderire a tale conclusione enunciando il seguente principio di diritto: "Il rinvio alle «stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione», contenuto nel secondo periodo del comma 7 dell'art. 186 cod. strada, dopo le previsioni relative alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo, deve intendersi limitato alle sole 'modalità e procedure', contenute nell'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, che regolano il sistema della confisca del veicolo, con esclusione del rinvio alla disciplina del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato; conseguentemente, la durata della sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa che accede al reato di rifiuto, compresa, ai sensi dell'art. 186, comma 7, secondo periodo, tra il minimo di sei mesi ed il massimo di due anni, non deve essere raddoppiata nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato".


La medesima Corte, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la determina in anni due. 

Sezioni Unite Penali, sentenza 46624/2015

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