Il Cnf ha inviato ieri il nuovo testo dell'art. 35 ai presidenti degli ordini per la consultazione prevista dalla legge professionale forense

di Marina Crisafi - Pubblicità con ogni mezzo purchè corretta ma no secco all'accaparramento di clientela. È questo il "succo" del nuovo art. 35 del Codice Deontologico forense, approvato dal plenum del Cnf lo scorso 23 ottobre e inviato ieri ai presidenti dei Consigli dell'Ordine distrettuali, per la consultazione prevista dalla legge professionale.

Una nuova veste finalizzata a specificare la portata del "dovere di corretta informazione" da parte degli avvocati "quale che sia il mezzo utilizzato", eliminando le "restrizioni" previste dal comma 9 con riferimento alla disciplina dei siti web.

Massima libertà di strumenti consentita pertanto agli studi legali per pubblicizzarsi on e offline, ma sempre nel rispetto dei "doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale".

Quanto all'accaparramento della clientela, viene ribadito, con una seconda delibera interpretativa del parere n. 48/12, sul noto caso AmicaCard da cui è scaturita la sanzione dell'Antitrust, il divieto di utilizzare l'informazione a tal fine. 

Tale parere, ha chiarito infatti il Cnf nella delibera, deve essere interpretato come "ferma stigmatizzazione dell'accaparramento di clientela con modi e mezzi non idonei", mentre la libertà di informare con ogni mezzo e nelle modalità più opportune, nel rispetto dei canoni fondamentali, è da sempre "oggetto costante di riconoscimento". 


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