Piazza Cavour bacchetta i giudici di merito che dovevano approfondire le ragioni per cui l'uomo non aveva effettuato i pagamenti dovuti

di Marina Crisafi - Lui e lei si separano e si danno battaglia per l'affidamento della figlia. I giudici di merito decidono per l'affido condiviso a favore di entrambi i genitori, ma l'ex moglie non si dà per vinta trascinando il marito in Cassazione e lamentando che lo stesso non provvedeva al mantenimento della bambina.

Questa la vicenda esaminata dalla Suprema Corte, la quale, con l'ordinanza n. 21282/2015, depositata oggi (qui sotto allegata), ha dato ragione all'ex moglie bacchettando però i giudici di merito.

Dal giudizio infatti era emerso che l'uomo aveva diversi problemi finanziari, in quanto destinatario di procedure esecutive immobiliari, cosa peraltro dallo stesso ammessa, unitamente al fatto che in varie occasioni aveva effettuato versamenti alla moglie per il mantenimento della figlia.

Orbene, se tale situazione non rende automaticamente giustificabile il contributo "a singhiozzo" per il mantenimento dovuto e, dunque, non basta a ritenere non sanzionabile la condotta del padre, è anche vero che siffatta condotta andava analizzata con attenzione.

Analisi che spettava alla Corte territoriale, la quale avrebbe dovuto, ha affermato la Cassazione, approfondire, in particolare, se il padre "avesse corrisposto regolarmente il contributo per la figlia (e non del tutto saltuariamente); avrebbe dovuto, altresì, esaminare le ragioni per cui eventualmente non effettuò i pagamenti, e l'incidenza che tale comportamento poteva avere nel rapporto con la figlia (se si trattasse cioè del sintomo di un generale suo disinteresse per la figlia stessa)".

Inoltre, ha precisato la sesta sezione civile, un'eventuale violazione dell'obbligo di mantenimento, non configura automaticamente un'inidoneità all'affido condiviso, che costituisce la regola - potendo essere escluso nell'interesse preminente del minore - e che dunque è da valutarsi in concreto.

Per cui, ha concluso la S.C., il ricorso non può che essere accolto e la sentenza cassata, ma la parola passa al giudice del rinvio.

Cassazione, ordinanza n. 21282/2015

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