Guida "a puntate" della procedura da seguire per non sbagliare nella presentazione del ricorso alla CEDU: la compilazione delle sezioni C e D

Avv. Francesco Pandolfi - Nella prima puntata della guida dedicata alla procedura da seguire per non sbagliare nella presentazione del ricorso alla Cedu sono stati illustrati sinteticamente i passaggi chiave per compilare correttamente le sezioni A e B del formulario, con l'intento di ridurre o eliminare del tutto i possibili errori di scrittura che la Corte EDU, come sappiamo, .... non gradisce (leggi: "Come compilare correttamente il formulario per il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo? Le sezioni A e B").

In questa puntata, continuiamo a scoprire i "segreti" del formulario, andando avanti con l'esame delle sezioni C e D contenute, rispettivamente, nella seconda e terza pagina.

Quello che giova ricordare, sin da subito, è che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha stabilito le regole per la redazione e l'invio di un formulario esaustivo, ed è scrupolosa e precisa nel chiedere le informazioni in quanto deve essere messa sempre in grado di interpretare con sollecitudine la natura ed oggetto del ricorso senza dover passare per lo studio dei documenti prodotti ... che potrebbero sottrarre tempo prezioso.

Detta così potrebbe sembrare una cosa senza senso, visto che il formulario prevede anche la possibilità di allegare documenti .... ma in realtà quando parliamo del flusso di ricorsi o lettere che la Corte riceve, dobbiamo metterci nel'ottica di un organismo che introita più di 1500 atti al giorno .... si capirà quindi il perché di certe ferree disposizioni di procedura.

Passiamo allora a scoprire gli aspetti salienti delle sezioni "C" e "D" alle pagine 2 e 3 del formulario.

Per fare questo seguiamo sempre il metodo avviato con l'osservazione delle sezioni precedenti, ossia la lettura del modello di ricorso dall'alto verso il basso seguendo l'ordine alfabetico delle sezioni così come indicato dalla Corte stessa.

La sezione C

La prima cosa che si nota nella sezione "C" è l'opzione: la domanda è se si è o meno rappresentati da qualcuno.

Le possibilità sono due: si potrebbe essere rappresentati da un soggetto che non è un avvocato legalmente esercente, in questo caso si dovrà compilare bene la colonna di sinistra (dove si trova una schematica raccolta di dati corredata dai recapiti del rappresentante. N.B.: alla Corte basta sapere che si tratta di un rappresentante "diverso" da un avvocato).

In alternativa, si può essere rappresentati da un avvocato e qui la Corte "parla" direttamente con il difensore, chiedendogli di riportare l'anagrafica con tutti i riferimenti e contatti utili (telefono, fax, email).

Inutile dire che l'assistenza di un avvocato gioca un ruolo centrale nelle fasi preparatorie alla stesura del formulario: troppe volte si compilano infatti formulari in modo parziale e si crede di averli compilati nel modo giusto, finendo così per mettere la Corte nella condizione di respingerli in automatico.

Ad ogni modo, si è liberi di decidere e non c'è obbligo alla nomina di un difensore: rimane una scelta.

A fine pagina 2, al numero 31, si trova la sezione riservata alla procura (alla firma della procura), ossia niente altro che l'autorizzazione del rappresentante ad agire in nome del ricorrente. La Corte in questo caso rammenta che la norma di riferimento è l'art. 34 della Convenzione EDU, in forza della quale: "la Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga di essere vittima di una violazione dei diritti riconosciuti…".

Non si dimentichi la data (giorno/mese/anno), che va indicata sul riquadro di destra identificato al numero 32.

La sezione D

Il ricorso è diretto contro uno Stato; nella sezione D a pagina tre si trova l'elenco degli Stati "bersaglio".

Ovviamente viene precisato di indicare lo Stato o "gli Stati" contro i quali il ricorso individuale è diretto.

Queste le avvertenze per la seconda e terza pagina del formulario.

Anche questa volta, è raccomandabile molta calma nella preparazione del ricorso: la Corte non esamina atti predisposti in violazione delle proprie regole.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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