Prima Aspi, Mini Aspi ed ora la Naspi

di Erminia Liccardo - In questi ultimi anni l'indennità di disoccupazione è stata al centro di un dibattito molto acceso, un fermento che trova concreta conferma nel continuo mutamento del suo appellativo: prima Aspi e Mini Aspi, ora arriva la Naspi, questo è il nome più "attuale" conferito al sussidio universale per la disoccupazione previsto dal Jobs Act di Renzi.

Beneficiari

Il primo ovvio e naturale interrogativo che viene da sottoporsi è chi potrà beneficiare della nuova Naspi?

L'indennità di disoccupazione, così come rivisitata dal Governo nel decreto legislativo numero 22 del 4 marzo 2015, andrà a beneficio di tutti i lavoratori subordinati, degli apprendisti, dei soci lavoratori subordinati di cooperativa e del personale artistico subordinato, i quali abbiano perso involontariamente il posto di lavoro a partire dal 1° maggio 2015.

Per il periodo antecedente, continuano invece a trovare applicazione la Aspi e la Mini Aspi, ovverosia i sussidi previsti in precedenza per la disoccupazione.

Si precisa che della Naspi possono beneficiare anche i lavoratori licenziati per motivi disciplinari e quelli che hanno accettato la proposta economica del datore di lavoro nell'ambito della conciliazione agevolata di cui al decreto legislativo n. 6/2015.

Più nel dettaglio, per poter godere della Naspi, i suddetti lavoratori, oltre a versare in stato di disoccupazione, devono possedere anche i seguenti due requisiti:

  • aver maturato almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;

  • aver maturato, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, trenta giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dai contributi versati.

Durata e decadenza

La Naspi ha una durata ben definita: pur erogata mensilmente, copre un numero di settimane pari esattamente alla metà di quelle effettive di contribuzione.

La durata massima, in ogni caso, non può eccedere i due anni per il 2015 e il 2016, mentre a partire dal 2017 essa potrà giungere sino a 78 settimane.

A differenza di quanto accadeva con l'Aspi, l'età anagrafica del lavoratore che ne benefici diviene invece del tutto irrilevante.

Anche la Naspi, esattamente come la Mini Aspi e l'Aspi, è condizionata nella sua efficacia alla presenza di determinate situazioni, tra esse potendosi annoverare il permanere dello stato di disoccupazione e la costante partecipazione da parte di chi beneficia dell'indennità a iniziative e percorsi di riqualificazione professionale, a vario titolo concepiti per favorire l'attivazione al lavoro.

Il diritto all'indennità di disoccupazione, così come rivisto con la recente riforma, decade altresì nel caso in cui il beneficiario:

  • perda lo stato di disoccupazione;

  • intraprenda un'attività lavorativa in forma autonoma senza darne preventiva comunicazione all'INPS;

  • dia inizio ad un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alla dovuta preliminare comunicazione all'INPS;

  • raggiunga i requisiti per il pensionamento anticipato o di vecchiaia;

  • acquisisca il diritto all'assegno ordinario di invalidità.

Richiesta

A tutti coloro che sono in possesso dei requisiti per poter godere della Naspi, non resta dunque che inviare la relativa domanda all'INPS in modalità telematica, tenendo conto del perentorio termine di decadenza che è pari a 68 giorni dall'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro.

Importo

Il valore dell'indennità in questione è pari al 75% della retribuzione percepita in precedenza dal lavoratore, se di ammontare non superiore a euro 1.295. Se l'importo era superiore a tale somma, la Naspi è data dalla somma tra il 75% di euro 1.290 e il 25% della parte di retribuzione eccedente.

Esso non è destinato a rimanere immutato, ma viene ridotto progressivamente, precisamente nella misura del 3% al mese, a partire dal primo giorno del quinto mese di fruizione.

L'erogazione, come detto, è mensile, ma della Naspi si può anche beneficiare in un'unica soluzione se la finalità è quella di avviare un'attività autonoma.

Asdi e Dis-coll

Oltre alla Naspi, il d.lgs. n. 22/2015 ha introdotto, seppure in via sperimentale, altre due forme di sostegno: la Asdi e la Dis-coll.

Nel dettaglio, la Asdi è un sostegno alla disoccupazione che si insinua nella Naspi, in quanto riguarda i soggetti che si trovino in condizioni economiche di bisogno e che durante il periodo in cui hanno beneficiato dell'indennità di disoccupazione ordinaria non sono riusciti a trovare una nuova occupazione.

L'assegno, previsto per il biennio 2015-2016, potrà essere erogato per massimo 6 mesi e il suo ammontare è pari al 75% dell'importo percepito per ultimo a titolo di Naspi.

La Dis-coll, invece, riguarda i lavoratori coordinati e continuativi (anche della P.A.) iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps.

I requisiti per poter accedere al beneficio, previsto per il 2015, sono che i lavoratori siano in stato di disoccupazione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015 e che abbiano maturato almeno 3 mesi di contribuzione dal 1° gennaio dell'anno precedente la cessazione dal lavoro nonché almeno 1 mese di contribuzione nell'anno in cui essa si verifica.

Quest'ultimo requisito può essere sostituito dall'essere stati parte di un rapporto di collaborazione di almeno un mese, dal quale abbiano percepito una retribuzione almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto a vedersi accreditato un mese di contribuzione.

La Dis-coll ha durata massima di sei mesi, è condizionata alla ricerca di una nuova attività, non dà luogo (a differenza della Naspi e della Asdi) a contribuzione figurativa e il suo importo è commisurato alle mensilità di contribuzione versata.


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