Per il Tribunale di Genova, niente è dovuto dall'ex marito se la donna è in grado di mantenere autonomamente il vecchio tenore di vita

di Valeria Zeppilli - Il contributo per il pagamento dell'affitto stabilito in sede di separazione non va confermato al momento del divorzio se tra i coniugi vi è sostanziale parità da un punto di vista reddituale.

Della questione si è occupato il Tribunale di Genova che, con la sentenza numero 1107/2015 della quarta sezione civile, è stato chiamato a giudicare circa il divorzio di una coppia di coniugi.

Nel caso di specie, nell'ambito delle condizioni di separazione, in favore della donna era stato pattuito un contributo da parte dell'ex coniuge al pagamento dell'affitto della casa nella quale ella si era stabilita dopo la crisi con il marito.

In sede di divorzio, quindi, la donna aveva chiesto la conferma di questo contributo, ulteriore rispetto all'assegno divorzile.

A tal proposito va precisato che il contributo in analisi deve essere tenuto distinto dall'assegno di separazione, con la conseguenza che l'istanza con la quale il coniuge beneficiario ne chiede la conferma non può essere considerata equiparabile alla richiesta di assegno divorzile.

Il giudice, chiamato a confrontarsi con la questione, ha però deciso di non accontentare la donna: tra le parti, infatti, c'è ora una sostanziale equivalenza di redditi che non giustifica più il trattamento di particolare favore accordato originariamente alla ex moglie.

Questa, oltretutto, proprio in ragione del reddito che percepisce, giudicato dal Tribunale "adeguato", non è in possesso neanche dei requisiti che legittimano il godimento dell'assegno divorzile.

Il tenore di vita goduto durante il matrimonio può ben essere mantenuto dalla donna anche solo con quanto essa guadagna autonomamente, senza che in tal senso sia possibile richiedere un qualche contributo da parte dell'ex marito.

Valeria Zeppilli

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