di Lucia Izzo - Nessuna modifica all'assegno divorzile il cui importo può rimanere immutato anche a distanza di molti anni se dal confronto tra il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e quello attuale non emergono sostanziali cambiamenti.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 12542/2016 che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un ex marito teso a rideterminare il contributo divorzile fissato a suo carico.
La sentenza che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha, infatti, riconosciuto all'ex moglie un assegno divorzile pari a 400 euro mensili, una decisione confermata anche in sede di gravame.
L'ex marito ricorre in Cassazione evidenziando al Collegio che sono trascorsi ben 14 anni tra l'omologazione della separazione consensuale e la pubblicazione della sentenza di divorzio.
Per il giudice di legittimità, ciononostante, il ricorso è palesemente infondato: gli Ermellini precisano che è un principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui "l'assegno divorzile deve essere riconosciuto e determinato con riferimento alle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento della pronuncia del divorzio".
È proprio a tale momento che i giudici di merito hanno fatto riferimento nella controversia di cui è causa per determinare l'ammontare del'assegno. Rilevante per confermare la legittimità della determinazione è anche l'operato raffronto con il tenore di vita goduto dai coniugi nel corso del matrimonio poichè non è emerso negli anni alcun elemento che consenta di ritenere che esso sia sostanzialmente mutato nel lungo periodo intercorso tra la separazione e il divorzio.
Cass., Vi sez. civ., ord. 12542/2016• Foto: 123rf.com