Per la Cassazione ciò basta a garantirle un'esistenza dignitosa per cui niente assegno, salvo provare un più elevato tenore di vita

di Marina Crisafi - No all'assegno all'ex che ha una casa di proprietà e gode di un reddito da lavoro sufficiente ad assicurarle un'esistenza dignitosa. Lo ha stabilito la Cassazione, con la recente ordinanza n. 18816/2015 (qui sotto allegata), confermando la valutazione dei giudici di merito che avevano rigettato la richiesta della donna di assegno divorzile a carico dell'ex marito.

Per la S.C., nessuna censura merita la decisione della corte territoriale, in quanto, data la posizione economica della donna, non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, anche perché la stessa non ha dimostrato di aver goduto di un più elevato tenore di vita in costanza di matrimonio.

Ritenute, infine, inammissibili (in quanto non provate e caratterizzate da assoluta genericità) anche le altre doglianze della donna, sulla mancata valutazione del miglioramento delle condizioni economiche del coniuge onerato intervenute dopo la separazione e la richiesta di risarcimento per i danni morali subiti dall'asserito "totale disinteresse" del marito nei confronti suoi e dei figli.

Per cui ricorso rigettato e sospiro di sollievo per l'ex marito che si vede parzialmente liberato anche dal contributo al mantenimento di uno dei due figli, che aveva deciso di andare a vivere con lui.

Cassazione, ordinanza n. 18816/2015

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