L'accertamento tecnico preventivo, disciplinato dall'art. 696 c.p.c., è un procedimento di istruzione preventiva, a carattere sommario e di urgenza

Cos'è l'accertamento tecnico preventivo

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L'Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), art. 696 c.p.c., può essere chiesto al giudice in casi di urgenza che giustifichino un intervento qualificato prima che lo stato delle cose possa modificarsi andando a pregiudicare il processo.

Tale procedimento, al quale si può far ricorso anche durante la causa di merito, è caratterizzato dal presupposto che normalmente venga proposto prima dell'introduzione del giudizio di merito e può avere ad oggetto diritti soggettivi o "status", non meri stati di fatto, privi di autonoma rilevanza economico-giuridica.

Come si propone

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L'istanza si propone a mezzo di ricorso al giudice che sarebbe competente a giudicare nel merito ovvero, in caso di eccezionale urgenza, al tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta. Il ricorso deve specificare i motivi d'urgenza, che rendono necessario far accertare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose. Laddove consentito espressamente dalla persona interessata, l'accertamento può riguardare anche lo stato fisico sia dell'istante sia della controparte.

Il giudice, verificati i presupposti giuridici dell'istanza ex art. 696 c.p.c., fissa, a pochi mesi dal deposito (spesso a distanza di un mese o poco più), l'udienza di comparizione delle parti, laddove necessario, ne assunte le sommarie informazioni, e nomina il consulente tecnico, fissando l'inizio delle relative operazioni.

Nella stessa udienza il giudice, sentite le necessità del Consulente Tecnico d'Ufficio, fisserà un termine massimo (di norma dai 60 ai 120 giorni) per il deposito della perizia finale.

La conclusione del procedimento

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Il procedimento in esame si concluderà con un mero accertamento e non con una condanna, anche se pare chiaro che tale relazione peritale risulterà elemento probante di una futura sentenza di condanna.

Tale strumento potrebbe, dunque, presentarsi come un valido tentativo di evitare i lunghi tempi delle cause civili. Qualora, infatti, dall'elaborato peritale derivasse in modo evidente l'effettiva presenza dei reclami del ricorrente, la relativa responsabilità di taluni soggetti partecipanti e la quantificazione dei danni, appare chiaro come il soggetto, al quale il Consulente Tecnico abbia addebitato la responsabilità, dovrebbe, quantomeno, valutare attentamente l'opportunità di adempiere spontaneamente alle richieste del ricorrente, onde evitare un successivo giudizio a proprio carico e, dunque, l'aggravarsi dei costi che sarebbero posti a suo carico.

Le spese dell'accertamento tecnico preventivo

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Le spese dell'accertamento tecnico preventivo vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente (cfr. ex plurimis Cass. n. 4156/2012), la quale, se introdurrà il giudizio di merito, ne richiederà il rimborso.

Nel caso in cui il giudice adito rigettasse il ricorso, la domanda potrà essere riproposta.

Fac-simile ricorso per accertamento tecnico preventivo

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On.le Tribunale di ________


Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.

Per: il sig. _______ (C.F. _______), residente in _______ alla via _______ n.__ , , rappresentato e difeso e dall'avv. _______, presso il cui studio, in _______ alla via _______ n. __, elegge domicilio, che lo rappresenta e difende giusto mandato a margine del presente atto.

PREMESSO

- che l'istante è (inserire ad es. proprietario dell'appartamento o dell'auto o della cosa che dovrà essere oggetto di accertamento tecnico);

- che (articolare in pochi punti sintetici le ragioni che hanno indotto l'istante ad avanzare la richiesta)

- che l'istante, ha interesse a promuovere un giudizio per _________ ma ha urgenza di fare verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi (o la qualità o la condizione delle cose) da un consulente tecnico che possa fornire valutazioni anche relative alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.

Tanto premesso, l'istante come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, ai sensi dell'art. 696 c.p.c.

CHIEDE

Che l'ill.mo Presidente del Tribunale nomini un consulente tecnico d'ufficio affinché provveda alla verifica dello stato dei luoghi, all'accertamento delle cause ed alla quantificazione dei danni di cui alla premessa e fissi la data di comparizione personale delle parti per il giuramento e la formulazione dei quesiti.

Si depositano i seguenti documenti:

- Raccomandata a.r n. _______

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, T.U. 115/02 si dichiara che il valore della controversia è di € _____. (il contributo dovuto è pari a quello dovuto per la causa di merito, ridotto della metà)

Luogo, ______data, _________ Avv. _____________

Dott. Tammaro Errico - tammaro.errico@libero.it

Per approfondire vai alla guida L'accertamento tecnico preventivo


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