Se il patteggiamento è subordinato alla sospensione condizionale della pena, il giudice non può ratificare il concordato

di Lucia Izzo - La procura speciale, con la quale viene conferito al procuratore anche il potere di richiedere l'applicazione della pena si caratterizza per la discrezionalità riconosciuta allo stesso procuratore anche in questa materia, giacché l'indicazione di un limite di pena trasformerebbe quest'ultimo in semplice "nuncius". 

Tuttavia al procuratore speciale non è consentito in alcun modo discostarsi dal mandato ricevuto e dai limiti in esso contenuti e l'eventuale travalicamento del mandato è assolutamente illegittimo.

Lo stabilisce la V sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza 37262/15 (qui sotto allegata), su ricorso di un uomo condannato dal Tribunale di Torre Annunziata alla pena, su richiesta delle parti, di un anno e 10 mesi reclusione per i delitti di atti persecutori, danneggiamento, violazione di domicilio e lesioni personali, disponendo la confisca e distruzione di quanto sequestrato.

L'uomo lamenta il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, pur avendo la parte espressamente richiesto il beneficio nella procura speciale, subordinando il potere del difensore delegato alla richiesta di cui all'articolo 163 c.p.


Nonostante l'omissione del difensore, tuttavia, il ricorrente ritiene che il giudice avrebbe dovuto verificare il superamento dei poteri conferiti dall'imputato da parte dei suo rappresentante e rigettare l'istanza di rito alternativo.

Per i giudici della Suprema Corte il ricorso è fondato e va accolto.

Da un lato, precisano gli Ermellini, il procuratore speciale ha ampio margine di contrattazione con il P.M. per la determinazione della pena concordata, in perfetta adesione ed osservanza dell'indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la procura speciale con la quale si conferisce il potere di "patteggiare" è caratterizzata da un margine discrezionale riconosciuta al procuratore nella materia, per evitare che costui diventi un semplice "messaggero".

Il procuratore speciale deve potere, in relazione alla fattispecie concreta ed alle osservazioni o richieste del P.M., valutare quale accordo sia possibile nell'interesse dell'imputato, gli sbocchi processuali in caso di mancato accordo, le conseguenze prevedibili sul piano sanzionatorio nella ipotesi di celebrazione del processo con rito ordinario.

Vi è di più.

Secondo i giudici di Piazza Cavour, se la procura indicasse in modo rigido e immodificabile una pena predeterminata, quest'atto sarebbe addirittura "inconciliabile con la finalità e la struttura della transazione che riduce ad unità giuridica ed irretrattabile negozio processuale i rapporti ed i contrasti, anche dialettici, delle parti e, in definitiva, la preparatoria trattativa che si instaura tra il procuratore speciale ed il pubblico ministero".

Perfettamente legittimo (ed anzi conforme alla natura pattizia dell'istituto che presuppone una ovvia incertezza sull'an e sul quantum) è che nella procura speciale non sia indicata (come nel caso di specie) la pena da concordare.

Tuttavia, prosegue la Cassazione, il procuratore speciale deve comunque, attenersi a quanto voluto e preventivamente indicato da colui che ha rilasciato la procura.

Non è certamente consentito al procuratore speciale travalicare i limiti del mandato né in relazione alla pena (ove questa sia stata già rigidamente predeterminata), né in relazione a condizioni cui eventualmente sia stato subordinato il concordato. D'altronde la richiesta di applicazione pena è, invero, atto personalissimo dell'imputato ed il legislatore la riveste di particolari formalità proprio per consentire all'imputato di essere perfettamente consapevole delle conseguenze di quella scelta.

Se il difensore travalica i limiti posti dalla procura speciale inficia l'accordo e la successiva ratifica operata dal giudice.

In presenza di una procura speciale, da cui risultava chiaramente che il cliente subordinava il patteggiamento alla sospensione condizionale della pena, il giudice, constatato l'uso illegittimo dei mandato e quindi l'esistenza di un accordo in contrasto con la volontà dell'imputato, avrebbe dovuto non ratificare il concordato (o al più disporre la comparizione ex art. 446 c.p.p., comma 5).

La ratifica invece di quel concordato illegittimo determina la nullità della sentenza medesima.

Il provvedimento è annullato senza rinvio e gli atti vanno restituiti al Tribunale per l'ulteriore corso.

Cass., V sez. penale, sent. 37262/15

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