Anche per le coppie di fatto rimane valido il criterio dell'assegnazione dell'immobile al genitore collocatario dei figli minori

di Marina Crisafi - Così come per le coppie sposate, anche nelle convivenze di fatto, in presenza di figli minori nati dall'unione, la casa familiare è assegnata al genitore collocatario, anche se lo stesso non è né proprietario dell'immobile, né conduttore in virtù di un rapporto di locazione o comunque titolare di una posizione giuridica qualificata rispetto all'immobile.

Non solo, il diritto dell'ex compagno o compagna che vive con i figli prevale anche sulla trascrizione dell'atto di compravendita della casa a un terzo acquirente, antecedente all'assegnazione.

A rilanciare i diritti delle coppie di fatto ci ha pensato la prima sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 17971/2015 depositata l'11 settembre scorso (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di una donna che viveva con i figli avuti dall'ex compagno nell'immobile di proprietà di quest'ultimo e dallo stesso venduto prima dell'assegnazione da parte del tribunale dei minori.

I giudici di merito avevano dato ragione alla società immobiliare che chiedeva il rilascio della casa, asseritamente occupata senza titolo dalla signora, ma i giudici di piazza Cavour hanno ribaltato completamente il verdetto.

Ribadendo l'importanza della convivenza more uxorio, i giudici della S.C. hanno affermato infatti che il genitore con cui vivono i figli, "in virtù dell'affectio' che costituisce il nucleo costituzionalmente protetto della relazione di convivenza è comunque detentore qualificato dell'immobile ed esercita il diritto di godimento su di esso in posizione del tutto assimilabile al comodatario, anche quando proprietario esclusivo sia l'altro convivente".

Per cui, l'assegnazione dell'immobile disposta dal tribunale dei minori è opponibile anche al terzo acquirente, il quale, al momento della stipula del contratto di compravendita, era certamente a conoscenza dello stato in cui si trovava il bene, ossia dell'occupazione da parte della donna e dei suoi figli.

Cassazione, sentenza n. 17971/2015

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