La giurisprudenza sull'assegnazione dell'abitazione familiare in presenza di figli nati dalla relazione

Avv. Daniele Paolanti - La Suprema Corte, con la sentenza n. 17971 del 2015, è tornata ad occuparsi della questione dell'assegnazione della casa familiare al convivente stabile in caso di presenza di figli nati nella relazione. In particolare, con la pronuncia in argomento, i giudici di legittimità hanno ritenuto che laddove dovesse cessare la situazione di convivenza di fatto, il genitore collocatario dei figli minori che sia assegnatario della casa familiare, esercita sull'immobile un diritto di godimento assimilabile a quello del comodatario, che risulta opponibile anche in assenza trascrizione del provvedimento giudiziale nei confronti dei terzi acquirenti (che tuttavia siano consapevoli della pregressa condizione di convivenza).

Nella predetta pronuncia si legge infatti, con apodittica chiarezza, che "In primo luogo deve rilevarsi che la ricorrente, incontestatamente convivente more uxorio nell'immobile in questione rilasciato dall'altro convivente che ne era l'esclusivo proprietario riveste la qualità di detentore qualificato, essendo il suo diritto personale di godimento sul predetto bene del tutto equiparabile a quello riconducibile alla posizione del comodatario

". Di conseguenza, attenendosi pedissequamente all'interpretazione offerta dai giudici di Piazza Cavour, è lecito ritenere che il convivente more uxorio rivesta la qualifica di detentore qualificato, assimilandosi il suo diritto a quello del comodatario secondo la definizione offerta dall'art. 1809 cc e, a tal specifico riguardo, ritiene sempre la Sezione Prima, riferendosi ad un pregresso e consolidato orientamento giurisprudenziale, che "La convivenza "more uxorio", quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio
familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Ne consegue che l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio
" (Cass.7214 del 2013; conf. Cass. 7 del 2014).

L'orientamento che la Corte dunque assume nella pronuncia in argomento sembra trovi scaturigine dall'ormai assunta consapevolezza che la convivenza more uxorio assuma caratteri che si discostano considerevolmente rispetto a quelli di una mera ospitalità, connotandosi semmai in un consorzio familiare finalizzato all'attuazione di un programma di vita in comune e costituente un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente che si rivela essere per i suoi caratteri distintivi ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, arrivando dunque ad assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, la quale trova il suo titolo in un negozio giuridico di tipo familiare.

Sempre nella sentenza che qui si commenta, la Corte fa espresso richiamo ad un orientamento pregresso della Corte Costituzionale (Sentenza n. 166 del 1998) la quale ha rilevato che con specifico riferimento all'assegnazione della casa familiare non può disconoscersi come "l'interpretazione sistematica dell'art. 30 Cost. in correlazione agli artt. 261, 146 e 148 cod. civ. impone che l'assegnazione della casa famiglia nell'ipotesi di cessazione di un rapporto di convivenza "more uxorio", allorché vi siano figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, deve regolarsi mediante l'applicazione del principio di responsabilità genitoriale, il quale postula che sia data tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del figlio, a prescindere dalla qualificazione dello 'status".

Di conseguenza la Corte Costituzionale ha ritenuto che nell'ipotesi di cessazione della convivenza more uxorio, si deve assolutamente tenere conto di come le esigenze dei figli impongano la rigorosa applicazione del principio teso a riconoscere la predominanza della responsabilità genitoriale dalla quale scaturiscono obblighi per i conviventi che prescindono dalla qualificazione dello status.

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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