Ok del Consiglio di Stato al decreto ministeriale sull'effettivo svolgimento della professione dopo il parere positivo del CNF. In allegato il parere

di Marina Crisafi - Non ci sono più ostacoli all'approvazione definitiva del regolamento ministeriale per l'accertamento dell'effettivo svolgimento della professione forense, che ha ricevuto nei giorni scorsi anche il via libera del Consiglio di Stato dopo il placet del Cnf di luglio (leggi: "Avvocati: nessuna cancellazione dall'albo per chi non paga la cassa").

Un sì condizionato, quello del Consiglio Nazionale Forense, che dagli 8 requisiti essenziali, indicati nella bozza iniziale (leggi "Niente più avvocati "a tempo perso". Ecco le future regole per l'esercizio della professione"), aveva chiesto l'eliminazione della cancellazione dell'albo per chi non era in regola con i pagamenti alla Cassa Forense o con i contributi al Consiglio dell'ordine, oltre alla possibilità di provare "con ogni mezzo" l'esercizio continuativo abituale ed effettivo della professione (considerando "presuntivi" e non assoluti i requisiti previsti dal regolamento) e tempi più ragionevoli a disposizione degli avvocati per l'eventuale "sanatoria" finalizzata ad evitare la cancellazione dall'albo.

Ora, come emerge dal documento che ha avuto via libera nell'adunanza del 27 agosto scorso (qui sotto allegato), il giudice amministrativo indica chiaramente tra i requisiti: - la titolarità di una partita Iva attiva (individuale, di società o associazione professionale di cui il professionista faccia parte); - l'avere in uso locali e (almeno) un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche esercitata in forma associata. Vengono conservati, altresì: la trattazione di almeno cinque affari l'anno (ricomprendendovi sia l'attività giudiziale che quella stragiudiziale); l'assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale e la stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.

La verifica dell'esercizio "effettivo, continuativo, abituale e prevalente" della professione forense, richiesto dall'art. 21 della legge n. 247/2012, si ricorda, non riguarderà i giovani avvocati: nello schema, infatti, è disposto che per i primi cinque anni dall'iscrizione all'albo non verranno effettuati i controlli.

Il parere del Consiglio di Stato n. 2496/2015

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