Le parti che abbiano preso parte al giudizio di primo grado vanno considerate litisconsorti processuali necessari per evitare giudicati contrastanti

di Lucia Izzo - Vanno dichiarate nulle le sentenze della Commissione Tributaria Regionale che si sia pronunciata senza integrare il contraddittorio fra le parti che avevano partecipato al giudizio di primo grado, ossia Equitalia, Agenzia delle Entrate e contribuente. 


Questo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, VI sezione Civile, nella recentissima sentenza 17497/2015 (qui allegata), originata dal ricorso di un contribuente che lamentava la mancanza di una corretta notificazione degli atti d'appello. 


Dopo il giudizio di prime cure, Equitalia e Agenzia delle Entrate proponevano separati appelli alla CTR su cause da considerarsi inscindibili vista la parziale identità del devolutum (ossia, la questione sul perfezionamento della notifica delle cartelle esattoriali), ma in ambo i giudizi la notifica non veniva rispettivamente perfezionata nei confronti del contribuente e dell'esattore. 


Per gli Ermellini, l'inscindibilità di cause ex art. 331 c.p.c. è concetto che va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione per evitare possibili giudicati contrastanti tra le stesse parti e sulla stessa materia


Tale è la situazione avvenuta nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione e l'ente impositore, pur non essendo litisconsorti sostanziali, qualora abbiano entrambi preso parte al giudizio di primo grado, dovranno considerarsi insieme al contribuente, litisconsorti processuali in secondo grado


Il principio di diritto espresso dagli Ermellini, precisa che "in tema di contenzioso tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza

nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo gravo e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità". 


Pertanto, le due sentenze della CTR, in cui rispettivamente l'appello del concessionario è stato notificato all'Agenzia delle Entrate, ma non al contribuente, mentre l'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato notificato al contribuente ma non al concessionario, vanno giudicate nulle per non integrità del contraddittorio e per non avere la Commissione disposto la riunione delle impugnazioni e l'ordine di evocare in giudizio i litisconsorti necessari. 

Cass., VI sez. Civile, sent. 17497/2015

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