Spetterà al Fisco provare la condotta elusiva e al contribuente dimostrare che è dipesa da ragioni extrafiscali non sanzionabili

di Marina Crisafi - Via libera alle nuove regole sulla certezza del diritto dettate dal decreto legislativo n. 128/2015 attuativo della delega fiscale, da oggi ufficialmente in vigore (qui sotto il testo in allegato).

Le nuove norme, inserendo l'art. 10-bis nello Statuto dei diritti del contribuente (l. n. 212/2000), codificano in un'unica nozione l'abuso del diritto e l'elusione fiscale che saranno ritenuti configurabili in ogni operazione priva di sostanza economica, la quale, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizza essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.

Non sono considerate abusive, invece, "le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo e gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente".



In ogni caso, l'abuso deve essere accertato dal fisco con apposito atto che va preceduto (a pena di nullità) dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro 60 giorni, contenente anche i "motivi" per cui si ritiene sia configurata l'elusione. Una volta accertata la condotta abusiva dall'Agenzia delle Entrate, le operazioni poste in essere dal contribuente "non sono opponibili all'amministrazione finanziaria", diventano cioè inefficaci ai fini tributari, e, dunque, vengono disconosciuti i vantaggi fiscali.

Quanto all'onere della prova, ricade sull'amministrazione finanziaria dimostrare la condotta abusiva, mentre spetta al contribuente provare la sussistenza delle "valide ragioni extrafiscali" alla base delle operazioni effettuate.

Le disposizioni diventeranno operative, per come espressamente indicato nel decreto, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore dello stesso (ossia dal 1° ottobre 2015), ma avranno efficacia retroattiva, applicandosi "anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo".

Decreto legislativo n. 128/2015

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: