di Valeria Zeppilli - L'importo forfettario per le spese generali spetta all'avvocato solo se espressamente richiesto.
A stabilirlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 17212/2015, depositata il 27 agosto (qui sotto allegata), che ha previsto l'onere, per il difensore che chieda la condanna del cliente al pagamento della parcella professionale per la gestione di un contenzioso, di formulare un apposito capo di domanda giudiziaria onde ottenere anche il rimborso forfettario per spese generali, ovverosia il 15% previsto oggi dal d.m. n. 55/2014: la deduzione di quanto giustificato a tale titolo rientra, secondo i giudici, tra gli oneri di articolazione della domanda.
In sostanza, a differenza di quanto accade nel caso di liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, in relazione alla quale si prescinde da qualsivoglia rilievo circa la formulazione di una domanda ad opera del difensore o della parte per il suo tramite, nel caso di domanda proposta dal difensore in via ordinaria per ottenere il compenso per l'attività professionale svolta, il riconoscimento del rimborso forfettario per le spese generali previsto dalla tariffa applicabile è possibile "solo se il difensore abbia proposto apposito capo di domanda inteso al riguardo" senza che sia sufficiente la circostanza che il tariffario forense lo preveda in via generale.
In conclusione, quindi, se non presenta una nota spese dettagliata, l'avvocato che proponga domanda nei confronti del proprio cliente rischia di non vedersi riconosciuto il diritto al rimborso forfettario.
Cassazione civile testo sentenza n. 17212/2015