Domanda: "Cosa accade se l'amministratore di condominio non ha frequentato i corsi di aggiornamento obbligatori?"
Risposta: L'obbligo per l'amministratore di aggiornarsi professionalmente è previsto dall'art. 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e dal regolamento attuativo di cui al d.m. n. 140/2014. Esso è necessario al fine di ottenere e mantenere incarichi di gestione.
Nel dettaglio si prevede che ogni anno un amministratore debba svolgere almeno 15 ore di formazione.
Poiché l'entrata in vigore del decreto n. 140 è datata 9 ottobre 2014, si deve ritenere, in sostanza, che entro il 9 ottobre 2015 ogni amministratore dovrà aver partecipato a 15 ore di formazione per poter mantenere i propri incarichi e assumerne di nuovi l'anno successivo (ciò secondo l'interpretazione del termine annuale come coincidente con l'anno solare e non con quello di calendario. Ma la questione è dibattuta).
Venendo agli aspetti sanzionatori, benché nel decreto manchi una specifica disciplina, nel caso in cui l'amministratore di condominio non adempia ai propri obblighi, il rischio è quello che la sua nomina venga considerata nulla: la cessazione non è automatica ma deve essere richiesta, con ricorso all'autorità giudiziaria, da almeno un condomino.
Il riferimento, infatti, va agli articoli 1129 e 1137 c.c.: il primo sanziona il caso dell'amministratore che compie una grave irregolarità, prevedendo in tal caso la sua revoca da parte dell'Autorità Giudiziaria, su richiesta di un solo condomino; il secondo, invece, prevede che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, come ad esempio quella che conferma l'amministratore non in regola con la formazione, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento.
Occorre peraltro precisare che per la formazione periodica, al contrario di quanto avviene per quella iniziale, il d.m. 14/2014 non ammette alcuna eccezione.