Nota di commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 575 del 05 febbraio 2015

di Avv. Francesco Pandolfi - Un principio generale che ritorna spesso mentre si leggono le sentenze, tanto del Tar quanto del Consiglio di Stato, è quello secondo il quale l'episodico verificarsi di un procedimento penale a carico di chi ha il porto d'armi non dice granché sull'inaffidabilità all'uso delle stesse.

In altri termini, se Tizio ha avuto un procedimento penale tanti anni fa, oggi non può automaticamente subire la revoca del suddetto porto d'armi perché la Prefettura, in forza dell'ampia discrezionalità di cui gode, ritiene al contrario che tale "incidente" debba essere considerato rilevante nella valutazione complessiva della condotta.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 575 del 5 febbraio 2015, ha ribadito proprio questo concetto.


Guida in stato di ebbrezza ed esiti ematici favorevoli

Nel caso in cui, anni addietro, Tizio (guardia giurata) si renda responsabile per una guida veicolare in stato di ebbrezza e, per questo motivo, venga emesso un decreto penale, la Prefettura non può disporre la revoca del porto d'armi nel caso in cui il fatto avente rilievo penale si possa considerare assolutamente occasionale.

Se poi aggiungiamo la circostanza per cui i rilievi e gli esiti ematici, in un primo momento sfavorevoli, siano poi stati appurati come pienamente favorevoli per il ricorrente, ne consegue che l'impiego della discrezionalità amministrativa trova in questa fattispecie consistenti limiti.

Queste considerazioni possono acquisire una rilevanza notevole per gli interessati nel caso in cui, per esempio, alla guardia giurata venga ritirato il tesserino con sospensione dal servizio, pervenendo addirittura al licenziamento: è intuitivo che ogni determina amministrativa deve essere più che motivata, trattandosi di questioni assai delicate sul piano personale, dell'ordine e della sicurezza pubblica.


La posizione del Ministero dell'Interno e della Prefettura

Questo è un passaggio molto importante della sentenza che merita un piccolo approfondimento.

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura si lamentano in giudizio della superficiale analisi dell'art. 5 punto 5 del D.M. del Ministero della Sanità 28 aprile 1998, preclusivo del rilascio del porto d'armi per abuso di alcool.

Orbene dice il C.d.S.: è vero che tale Decreto fa riferimento all'accertamento dei requisiti psicologici presso specifici uffici sanitari, ma è altrettanto vero che l'Amministrazione lo richiama nei propri atti difensivi solo nella parte finale del provvedimento, diciamo volendolo utilizzare a proprio vantaggio per emettere un giudizio sulla buona condotta di tipo "automatico" e non "personalizzato", come invece ci dicono ripetutamente le norme e le sentenze.

In sintesi, la valutazione sull'affidabilità del soggetto al quale si pensa di revocare il porto d'armi è complessiva e non circoscritta a singoli accadimenti, sia pur aventi risvolti penali.


Cosa fare per non incorrere nella revoca del porto d'armi

Utilizzare a proprio vantaggio i criteri elaborati nella costante giurisprudenza in tema di porto d'armi, ossia, nel caso in cui si venga raggiunti da procedimento penale per guida veicolare in stato di ebbrezza, non subire passivamente la revoca prefettizia ma opporsi alla stessa con i seguenti argomenti:

a) il procedimento penale appartiene al passato remoto, è stato occasionale e non spiega alcun apprezzabile effetto nel momento oggetto di valutazione amministrativa;

b) gli esiti ematici sono stati favorevoli;

c) la valutazione discrezionale della Prefettura non è stata complessiva ma parziale e circoscritta ad un solo aspetto della personalità e della condotta del titolare.


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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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