Oggi via libera del Senato al d.l. "fallimenti", già licenziato dalla Camera lo scorso 24 luglio

di Marina Crisafi - Il cosiddetto "d.l. fallimenti" che in realtà contiene norme che spaziano sia in materia di procedure concorsuali che di giustizia civile, processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, è legge. Completando il rush finale prima della pausa estiva (i lavori riprenderanno l'8 settembre), il Senato ha infatti approvato la conversione del decreto n. 83/2015 con 159 sì e 104 no, dopo l'ormai consueto ricorso alla fiducia (la 44sima del governo Renzi) per blindare il testo nella veste licenziata dalla Camera il 24 luglio scorso.

Testo che si appresta ora alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che delinea, dunque, le nuove regole per i fallimenti delle imprese, del concordato, e che nell'ottica di mitigare le sofferenze creditizie introduce svariate misure sull'accesso al credito, in materia di procedura civile e processo telematico e finanche incentivi alla degiurisdizionalizzazione.

Ecco in pillole le diverse novità:

Fallimento e concordato

La miniriforma fallimentare introduce norme destinate, nelle intenzioni dell'esecutivo, ad agevolare il risanamento delle imprese in crisi, consentendo al giudice di autorizzare finanziamenti "interinali" con urgenza e senza attestazione di un professionista anche nelle ipotesi di concordato c.d. "in bianco", prevedendo misure per aprire alla "concorrenza" il concordato preventivo e per accelerare la definizione delle procedure fallimentari.

Quanto al concordato, il d.l. apre alle offerte alternative e "migliorative" che potranno essere presentate sia dal debitore che dai terzi e dai creditori, mentre la proposta di concordato dovrà soddisfare almeno il 20% dei creditori chirografari e non varrà più il "silenzio assenso" nel calcolo delle maggioranza necessarie per far passare il piano. In ordine al fallimento, invece, oltre ad un maggiore "garantismo" per il curatore che non potrà essere rappresentato da colui che ha concorso a cagionare il dissesto dell'impresa, viene introdotto, al fine di accelerare la chiusura delle procedure, l'obbligo per i magistrati di trattare con priorità le cause in cui è parte un fallimento o concordato.

Incentivi per negoziati e arbitrati

Confermato il "bonus" fiscale per chi ricorre, con successo, a negoziazioni e arbitrati. Costoro avranno diritto, in sede di dichiarazione dei redditi ad un credito di imposta fino a 250 euro sui compensi pagati, rispettivamente, all'avvocato o all'arbitro.

La misura scatta per il prossimo anno e nei limiti di spesa di 5 milioni di euro.

Nuovo precetto e conversione pignoramento a rate

La riforma introduce un nuovo adempimento formale nell'atto di precetto che dovrà contenere l'avviso al debitore della possibilità di rimediare alla propria situazione di indebitamento attraverso la proposta di un accordo di composizione della crisi o un piano del consumatore, con l'ausilio di un professionista nominato dal giudice o di un organismo di composizione della crisi.

Alla medesima ratio soggiace l'allungamento dei tempi per la conversione del pignoramento a rate che potrà essere concesso fino a 36 mesi, per beni mobili e immobili, con la previsione della distribuzione semestrale, ad opera del giudice, delle somme riscosse ai creditori.

Pignoramenti senza revocatoria

I beni sottoposti a vincolo di indisponibilità (come nel caso dei fondi patrimoniali, dei trust, ecc.) e quelli alienati a titolo gratuito potranno essere pignorati senza attendere l'apposita revocatoria. La novità deriva dall'introduzione del nuovo art. 2929-bis c.c. che prevede che il creditore possa pignorare i beni sopraindicati a patto che gli atti siano stati posti in essere dal debitore successivamente al sorgere del credito e che il pignoramento sia stato effettuato entro un anno dalla trascrizione del relativo vincolo o del trasferimento gratuito.

Limiti al pignoramento di stipendi e pensioni

Il decreto eleva inoltre le soglie di impignorabilità di stipendi e pensioni modificando i limiti sanciti dall'art. 545 c.p.c.

Per quanto concerne le pensioni, le nuove disposizioni prevedono che le stesse non potranno essere pignorate per una somma corrispondente a una volta e mezzo l'assegno sociale, mentre per gli stipendi, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, "per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento" ovvero nei limiti stabiliti dalla legge quando l'accredito ha luogo "alla data del pignoramento o successivamente".

Le violazioni dei limiti stabiliti renderanno il pignoramento parzialmente inefficace e l'inefficacia potrà anche essere rilevata d'ufficio.

Ricerca online dei beni da pignorare

Il creditore potrà d'ora in poi, senza attendere il decreto attuativo, ottenere autorizzazione dal giudice per rintracciare i beni del debitore che intendere sottoporre a pignoramento per via telematica. Il tutto, bypassando l'ufficiale giudiziario.

Il libero accesso alle varie banche dati (anagrafe tributaria, pra, enti previdenziali, ecc.) varrà però un solo anno, perché se entro tale termine non sarà approvato l'apposito decreto ministeriale (contemplato dall'art. 155-quinquies c.p.c.) la disposizione perderà efficacia.

Portale delle vendite online

Oltre ad accorciare i tempi per il deposito dell'istanza di vendita (da 90 a 45 giorni, a pena di inefficacia del pignoramento), per la nomina dell'esperto da parte del G.E. (da 30 a 15 giorni) e per la fissazione dell'udienza di comparizione (da 120 a 90 giorni), il d.l. prevede l'istituzione del portale unico delle vendite pubbliche dal quale dovranno passare tutte le pubblicità delle aste, a pena di estinzione dell'intera procedura.

Il portale sarà gestito dal ministero della Giustizia e sarà previsto un contributo obbligatorio di 100 euro per ogni lotto di vendita.

Processo civile telematico

Oltre al rinvio dei termini nel processo amministrativo, le novità del d.l. incidono anche sul pct nella giustizia civile, ammettendo, una volta per tutte, il deposito telematico degli atti introduttivi sia in primo grado che in appello, e affidando poteri di autentica e di attestazione di conformità agli avvocati e ai dipendenti di cui si avvale la Pubblica Amministrazione per stare in giudizio personalmente. Introdotta anche un'apposita disposizione che prevede che gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche siano redatti in maniera sintetica.

Funzionamento giustizia

Confermata la proroga al pensionamento delle toghe per chi alla fine del 2016 non ha ancora compiuto 72 anni, estesa (per gli over 70) anche ai magistrati della corte dei conti e onorari.

Trovano conferma, inoltre, lo stop alla soppressione delle sezioni distaccate dei Tar e il taglio delle ferie (oggi dall'1 al 31 agosto per i magistrati ordinari e non più fino al 15 settembre) esteso anche ai giudici amministrativi. Previsto infine l'aumento dell'organico della giustizia grazie all'arrivo di oltre 2mila risorse provenienti dalle province.

La norma Salva-Ilva

Innesto dell'ultima ora, anche la norma c.d. Salva-Ilva è stata approvata. La stessa prevede che le imprese oggetto di sequestro giudiziario, per ipotesi di reato inerenti la sicurezza die lavoratori, quando rivestono interesse strategico nazionale, devono poter continuare ad esercitare la propria attività.

Esercizio però che viene consentito per un anno dal sequestro e soltanto se entro 30 giorni dal provvedimento venga predisposto un apposito piano di tutela della sicurezza.

Il testo definitivo del decreto fallimenti

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