Il blocco nel caso di firma congiunta o disgiunta. Le ipotesi di pignoramento, chiusura del conto e di decesso di uno dei cointestatari

Il conto corrente bancario si definisce cointestato quando a poterne disporre sono almeno due persone ben identificate all'atto dell'apertura.

I soggetti non devono necessariamente avere rapporti di parentela, ma è sufficiente che entrambi manifestino la volontà di disporre di un conto insieme.

I cointestatari sono proprietari in parti uguali della somma depositata, a meno che non si dimostri la proprietà esclusiva del denaro nel conto. 


Firma congiunta e firma disgiunta

Il conto corrente cointestato può essere:

- a firma disgiunta: in tal caso tutti i titolari del conto possono di disporre liberamente del denaro in esso depositato, senza necessità del consenso degli altri titolari.

- a firma congiunta: in tal caso è necessario, per procedere a qualsiasi operazione sul conto, che tutti i cointestatari siano d'accordo e vi provvedano, quindi, congiuntamente.

In ogni caso, secondo quanto previsto dall'articolo 1854 del codice civile, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto


Il blocco del conto a richiesta di uno dei cointestatari

Come si è visto, nel caso di conto corrente a firma congiunta, per poter compiere qualsiasi operazione è necessario l'accordo di tutti i contitolari, cosa che azzera il rischio che uno di essi possa indebitamente prelevare denaro o autorizzare pagamenti.

Tale possibilità, invece, può ben verificarsi in ipotesi di conto corrente cointestato a firme disgiunte.

In tali casi, laddove il rischio sia concreto, potrebbero sussistere i presupposti per la richiesta all'autorità giudiziaria di sequestro del conto da parte di uno dei cointestatari.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui una coppia di coniugi, cointestatari di un conto corrente

, decida di separarsi legalmente: in tale ipotesi, al ricorrere di determinate condizioni e previe adeguate motivazioni, è possibile che il giudice provveda a disporre il sequestro in via precauzionale in attesa che intervenga la sentenza di separazione. 


Il pignoramento delle somme del conto corrente

Con riferimento, invece, al caso di blocco derivante dal fatto che le somme depositate in un conto corrente bancario sono oggetto di pignoramento, occorre precisare che il vincolo può essere apposto esclusivamente sulle somme di pertinenza del debitore e non su quelle di pertinenza dell'altro cointestatario (cfr.: Cass. Civ. n. 4327/99). 


Il decesso di uno dei cointestatari

Il blocco del conto corrente può infine aversi nel caso di decesso di uno dei cointestatari, laddove sia prevista la firma congiunta, in attesa che la successione venga definita.

Se, invece, la firma è disgiunta, i contitolari superstiti potranno continuare ad operare sul conto. 


La chiusura del conto

Nei conti correnti a firma congiunta non è possibile decidere autonomamente di chiudere il conto ma è fondamentale l'accordo in tal senso di tutti i cointestatari. L'unica via percorribile per il cointestatario che non voglia più partecipare al conto è il recesso.

Un po' più complessa risulta la situazione nei casi di firma disgiunta.

In essi, infatti, ogni intestatario può procedere ad effettuare tutte le operazioni che ritenga opportune autonomamente, quindi astrattamente anche la chiusura del conto, senza che sia necessario il consenso degli altri cointestatari.

Tuttavia sovente, nella prassi, nel contratto di apertura del conto corrente viene inserita una clausola che limita il potere di agire dei singoli cointestatari, privandoli della possibilità di provvedere autonomamente alla chiusura del conto.

Valeria Zeppilli

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