Commento alla sentenza del Giudice di Pace di Fermo del 27.3.2015.

L'investimento di un pedone diventa per il Giudice di Pace di Fermo un'occasione per fare chiarezza alcune questioni di diritto.

Nell'analizzare la spiacevole vicenda, il giudicante ha innanzitutto ribadito che l'investimento di un pedone da parte di un automobilista è sottoposto alla presunzione di colpa di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., secondo la quale il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione a meno che non dia la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Non potendosi applicare la presunzione di concorso di colpa, mancando lo scontro tra veicoli, il conducente si libera da responsabilità solo dimostrando che la condotta del pedone è stata assolutamente imprevedibile e del tutto straordinaria.

La sentenza in commento, inoltre, richiama alcuni interessanti principi enunciati dalla Corte di Cassazione.

Tra questi il fatto che è compito del magistrato individuare le "fonti del proprio convincimento" cosi come è suo compito "la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta - tra le risultanze probatorie - di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (Cass 21820/2013)"

In relazione alle prove testimoniale, il GDP ricorda che se nel corso del procedimento, la questione di incapacità a testimoniare non è stata sollevata il giudice del merito ha comunque il "potere-dovere di esaminare l'intrinseca attendibilità di detto testimone, specialmente in caso di contrasto tra le risultanze di prove diverse, e legittimamente può tener conto dell'interesse del teste all'esito del giudizio, anche là dove tale interesse non sia formalmente tale da legittimare la sua partecipazione al giudizio (Cass. Civ., n. 3956/2003)".

Altra interessante questione analizzata nella pronuncia del 27 marzo è quella relativa al legame tra la posizione sostanziale dell'attore e quella del terzo chiamato, al quale si ricollegano il ruolo della chiamata di supplire al difetto di citazione in giudizio dell'attore e il fatto che l'estensione della domanda originaria abbia come presupposto indispensabile l'unicità del rapporto controverso.

In allegato il testo della sentenza.

Giudice di Pace di Fermo (Avv. Giuseppe Fedeli) sentenza del 27 marzo 2015
Valeria Zeppilli

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: