responsabilità medica

         Nesso di casualità nella responsabilità medica: il criterio probabilistico.

 

L'orientamento giurisprudenziale prevalente in tema di responsabilità medica, sostenuto da autorevole dottrina, inquadra la stessa come un'ipotesi di responsabilità contrattuale in forza del combinato disposto degli artt. 1218 e 1228 codice civile. Seguendo il medesimo solco tracciato dai giudici, è possibile anche affermare che la prestazione del medico-sanitario presenta le caratteristiche tipiche di un'obbligazione di mezzi, e non di risultato; in tali termini il professionista è tenuto ad assolvere il proprio compito in maniera diligente e perita, senza che gravi su di esso anche l'esito sperato della terapia e/o dell'intervento chirurgico (rammentando, ad ogni modo, che per il medico, come per qualsiasi altro professionista, la legge richiede un quid pluris consistente nella diligenza del debitore qualificato ex art. 1176 c.c.).

Orbene, è ora importante delineare la natura del nesso causale, che deve intercorrere tra la condotta del medico e l'evento lesivo cagionato al degente. Sino ad una decina di anni fa, le sezioni semplici della S.C. di Cassazione sostenevano che sul danneggiato gravasse un onere probatorio piuttosto severo. Difatti, il paziente che lamentava una lesione a suo carico perpetrata dal sanitario, aveva il dovere di allegare e provare l'esistenza del contratto

, l'origine o l'aggravamento della patologia, nonché la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del medico ed il pregiudizio cagionato. Al professionista, al contrario, restava solo l'onere di dimostrare che l'intervento fosse stato eseguito in modo diligente, e che gli eventuali esiti negativi fossero stati determinati esclusivamente da eventi imprevedibili (Cass. Civ. 9085/2006; Cass. Civ. 12362/2006).

In seguito, le Sezioni Unite della S.C. hanno rimodellato i confini dell'onus probandi del paziente, asserendo che costui abbia il dovere di provare il contratto sociale e l'insorgenza o l'aggravarsi della malattia, senza più dover dimostrare anche il nesso causale intercorrente tra l'azione/omissione del sanitario e l'evento lesivo provocato. Il presunto danneggiante, invece, resta onerato di documentare l'inesistenza dell'inadempimento

mosso a suo carico. Ma gli Ermellini non si sono fermati a questo punto: è stata introdotta la possibilità di ricorrere a vere e proprie presunzioni, qualora il sanitario non sia in grado di dimostrare la mancanza del nesso causale tra la propria condotta ed il danno cagionato. In questa ipotesi, il medico andrebbe incontro in sostanza ad una forma di responsabilità presunta (Cass. Civ., SS. UU., 577/2008).

Il lavoro interpretativo della S.C. in tema di nesso causale della responsabilità medica non ha riguardato solo la ripartizione dell'onere probatorio tra danneggiante e degente; difatti, rilevanti novità sono state introdotte anche sul piano della natura stessa del nesso. A partire dalle pronunce 1476/77 e 3013/82, la S.C. ha statuito che ai fini dell'individuazione del nesso causale non rilevano solo i criteri giuridici, ma anche le nozioni di patologia medica e della medicina legale; in tale modo, il legame che intercorre tra un dato antecedente e l'evento lesivo può essere affermato in base ad un criterio di probabilità scientifica (e non, dunque, soltanto in termini di assoluta certezza). Gli Ermellini hanno così introdotto il cd. criterio probabilistico: il nesso di causalità in materia di responsabilità medica può ritenersi esistente anche in forza di un principio statitstico-probabilistico, idoneo a dimostrare che data una specifica premessa, si verifica, entro una percentuale discretamente elevata, una determinata conseguenza. Il predetto principio è stato successivamente ribadito dalla S.C. in altre importanti sentenze (ex plurimis, Cass. Civ. 4044/94). Il criterio probabilistico è pertanto oggi una valida e legittima alternativa a quello della certezza degli effetti della condotta del sanitario; il nesso causale, sempre in relazione alla responsabilità medica, oltre a non gravare più sul paziente-attore, può in sostanza fondarsi anche sul principio della probabilità e dell'idoneità di una data condotta a cagionare specifiche conseguenze.  

 Avv. Eraldo Quici - eraldoquici@gmail.com


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